Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti ((nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)). Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

  • a)l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  • b)l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • c)l'indicazione della eventuale esistenza di atti ((in frode o di atti)) del debitore impugnati dai creditori;
  • d)la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, ((nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata));
  • e)l'indicazione presumibile dei costi della procedura ((.))
  • f)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)).
  • g)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)). L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 46 parole tolte, 61 parole aggiunte in 6 capoversi.

… competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti tolto: all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014 aggiunto: nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. tolto: 202 aggiunto: 3. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti aggiunto: in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla tolto: convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria aggiunto: fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

e) l'indicazione presumibile dei costi della proceduratolto: ;aggiunto: .

f) tolto: la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei creditori; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.

g) tolto: l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art76 · fonte del testo

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