Art. 7 c.c.i.i. — Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza

Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta e' riunita a quella gia' pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

  • a)la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
  • b)il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
  • c)nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuita' aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. ((Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83)), in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non e' accolta ed e' accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda e' inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30903/2025

    25 novembre 2025

    La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori o una parte di essi può essere qualificata in termini di abuso del processo solamente nei confronti dei creditori, non anche nei confronti dei soci, in quanto questi ultimi subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale solo in termini riflessi di perdita del valore e della redditività della partecipazione sociale. (Nel caso di specie, confermando la sentenza della Corte d'appello, la S.C. ha negato che ricorresse l'ipotesi di abuso processuale, non essendo emersi con certezza né i presupposti di ammissione ad altra procedura né la dolosa pretermissione - da parte dell'amministratore delegato - di valutazioni in ordine ai presupposti della liquidazione giudiziale, con danno del socio, restando comunque ferma la legittimazione dello stesso ad impugnare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b), c.c.i.i. ed a reagire avverso le scelte gestorie assunte dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla carica).

    Art. 7 c.c.i.i.

    Rassegna di novembre 2025, p. 39 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 2 parole tolte.

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuita' aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. Ferme le ipotesi di tolto: conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art7 · fonte del testo

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