Art. 26 c.c.i.i. — Giurisdizione italiana

(( L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali puo' essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se e' stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. )) (( Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se e' avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. )) Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura e' principale, secondaria o territoriale.

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 72 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principalitolto: , puo' essere assoggettato ad una procedura aggiunto: puo' essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza aggiunto: o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se e' stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha … sussistenza della giurisdizione italiana se e' avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di tolto: regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore aggiunto: accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il tribunale, … Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura e' principale, secondaria o territorialetolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art26 · fonte del testo

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