Art. 22 c.a.d. — Copie informatiche di documenti analogici

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Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 22 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2299/2026

    4 febbraio 2026

    In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES).

    Art. 22 c.a.d. · Art. 72-bis Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di febbraio 2026, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13198/2025

    18 maggio 2025

    In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.

    Art. 22 c.a.d. · Art. 369 c.p.c. · Art. 1 c.a.d.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 223 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art22 · fonte del testo

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