Art. 72-bis — Pignoramento dei crediti verso terzi

Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  • a)nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  • b)alle rispettive scadenze, per le restanti somme. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

Testo vigente dal 21 agosto 2013 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 72-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2299/2026

    4 febbraio 2026

    In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES).

    Art. 72-bis · Art. 22 c.a.d.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28520/2025

    27 ottobre 2025

    Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto crediti derivanti da un rapporto di conto corrente bancario, il saldo attivo è soggetto al vincolo ex art. 546 c.p.c. e dev'essere versato dalla banca terza pignorata direttamente all'agente della riscossione, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nei sessanta giorni dalla notificazione al terzo dell'ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che, al momento di tale notificazione, il saldo stesso fosse negativo o positivo e che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già versato all'agente della riscossione.

    Art. 72-bis · Art. 546 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 105 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 393/2008

    Questione inammissibile
    28 novembre 2008

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 72- bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il quale, all'alinea del comma 1, prevede che «Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede». La questione difetta di rilevanza in quanto, posto che il giudice ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce, nel caso di specie il rimettente non si è limitato a sospendere il giudizio cautelare, ma ha sospeso - con provvedimento non dichiarato soggetto a successiva conferma nel medesimo giudizio cautelare - il processo esecutivo ed ha, pertanto, accolto l'istanza di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 proposta dalla parte opponente, così esaurendo definitivamente il proprio potere cautelare, e ha comunque omesso di fornire un'adeguata motivazione circa la rilevanza della sollevata questione, non avendo argomentato circa la sussistenza anche del requisito del periculum in mora . - in tema di questioni sollevate nel corso di un procedimento cautelare, v., citate, sentenza n. 161 del 2008 e ordinanza n. 25 del 2006. - Nel senso che, in caso di questione sollevata nel corso di procedimento cautelare, il rimettente debba motivare anche sulla sussistenza del periculum in mora , v., citate, sentenze n. 370 del 2008 e n. 108 del 1995

    Art. 72-bis Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 545 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 21 agosto 2013. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

a) nel termine di tolto: quindici aggiunto: sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art72bis · fonte del testo

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