Art. 20 c.a.d. — Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). (( L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione ((...)) dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica ((...)), sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.

Testo in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10503/2025

    22 aprile 2025

    In tema di ordinanze-ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla P.A. - ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - a mezzo di posta elettronica certificata, è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della comunicazione ad espletare la propria funzione o poco agevole l'esercizio del diritto di difesa: trattandosi di violazione di norme processuali, difatti, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, restando peraltro irrilevante l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione.

    Art. 20 c.a.d. · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 6 c.a.d.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 115 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 53 parole tolte, 15 parole aggiunte.

tolto: Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codiceaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tolto: tenuto conto delle aggiunto: in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' tolto: ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 aggiunto: e immodificabilita'. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione tolto: temporaleaggiunto: ... dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica tolto: avanzataaggiunto: ..., sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art20 · fonte del testo

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