Art. 20 c.a.d. — Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

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Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilita' dell'autore e l'integrita' del documento. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

Testo in vigore dal 16 maggio 2005 al 14 maggio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10503/2025

    22 aprile 2025

    In tema di ordinanze-ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla P.A. - ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - a mezzo di posta elettronica certificata, è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della comunicazione ad espletare la propria funzione o poco agevole l'esercizio del diritto di difesa: trattandosi di violazione di norme processuali, difatti, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, restando peraltro irrilevante l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione.

    Art. 20 c.a.d. · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 6 c.a.d.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 115 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art20 · fonte del testo

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