Art. 20 c.a.d. — Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

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Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici ((conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71)) sono validi e rilevanti ((agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dal comma 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. Le regole tecniche ((per la formazione,)) per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

Testo in vigore dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20 c.a.d., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10503/2025

    22 aprile 2025

    In tema di ordinanze-ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla P.A. - ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - a mezzo di posta elettronica certificata, è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della comunicazione ad espletare la propria funzione o poco agevole l'esercizio del diritto di difesa: trattandosi di violazione di norme processuali, difatti, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, restando peraltro irrilevante l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione.

    Art. 20 c.a.d. · Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 6 c.a.d.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 115 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2005 al 14 maggio 2006. 26 parole tolte, 98 parole aggiunte.

Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici aggiunto: conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti tolto: a tutti gli aggiunto: agli effetti di legge, tolto: se conformi alle aggiunto: ai sensi delle disposizioni del presente codice tolto: ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71aggiunto: . L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dal comma 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale tolto: soddisfa il requisito legale della forma scritta seaggiunto: , formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71aggiunto: , che garantiscano l'identificabilita' dell'autore tolto: e l'integrita' del documentoaggiunto: , l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. Le regole tecniche aggiunto: per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art20 · fonte del testo

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