Art. 65 c.a.d. — Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

  • a)se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
  • b)ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi;;
  • b-bis)ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;
  • c)ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';;
  • c-bis)ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, ((in assenza)) di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ((speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione)). Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Testo vigente dal 1 giugno 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2020 al 1 giugno 2021. 9 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, tolto: di aggiunto: in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale tolto: ai sensi e per gli effetti aggiunto: speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma tolto: 1-ter aggiunto: 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65 · fonte del testo

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