Art. 519 c.c. — Dichiarazione di rinunzia

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[1]La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere ((del tribunale del circondario)) in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.111

[2]La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

111

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 519 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32703/2025

    15 dicembre 2025

    In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.

    Art. 519 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 474 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 67 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24006/2025

    27 agosto 2025

    L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.

    Art. 519 c.c. · Art. 476 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 109 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21924/2025

    30 luglio 2025

    Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.

    Art. 519 c.c. · Art. 2049 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 459 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 235 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17009/2025

    25 giugno 2025

    Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.

    Art. 519 c.c. · Art. 303 c.p.c. · Art. 470 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 140 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 121/1986

    Parametro
    30 aprile 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette) e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, denunziati nella parte in cui (nel loro combinato disposto), vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente defunto, ancorché colui al quale non è consentita l'opposizione sia succeduto al contribuente nel contratto di locazione, abbia rinunciato all'eredità e non sia in possesso dei relativi beni. È stata infatti dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in relazione a tale identità, la questione avente ad oggetto la norma ora censurata è stata anche dichiarata manifestamente infondata. Inoltre, la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, cosicché l'impugnativa nei confronti della prima norma non può autonomamente sussistere, ne' d'altro canto, la morte del contribuente debitore, la rinunzia all'eredità e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione, sono circostanze che incidono sulla ratio della normativa impugnata, che è quella di evitare possibili frodi in danno del fisco. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.

    Art. 52 Riscossione imposte sul reddito · Art. 619 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 519, corrispondente all'art. 61 del progetto, che disciplina la forma della rinunzia è stato integrato con un capoverso, in cui si prevede la rinunzia contrattuale gratuita a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante. L'ipotesi è già stata implicitamente contemplata dall'art. 478 per escludere che tale rinunzia importi accettazione. Senonchè mi è sembrato opportuno stabilire in questa sede che essa non ha effetto, neppure nei rapporti interni, finchè non si sia provveduto, a cura di una delle parti, alla pubblicità stabilita nel primo comma dell'art. 519.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 253

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere tolto: della pretura del mandamento aggiunto: del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art519 · fonte del testo

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