Codice civile

Art. 518 c.c. — Separazione riguardo agli immobili

[1]Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se e' conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non e' necessario esibire il titolo.

[2]Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.

[3]Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Col nuovo testo dell'art. 518 ho, in sede di coordinamento, chiarito che le iscrizioni in separazione - le quali hanno tutte lo stesso grado della prima - prevalgono soltanto sulle trascrizioni ed iscrizioni prese contro l'erede, o il legatario, non su quelle prese contro il de cuius. Non sarebbe, infatti, nè logico nè giusto, che si considerassero compresi nella successione beni usciti dal patrimonio del de cuius anteriormente all'apertura di essa. DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 251

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art518 · fonte del testo

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