Codice civile

Art. 525 c.c. — Revoca della rinunzia

Fino a che il diritto di accettare l'eredita' non e' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e' gia' stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 525 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15301/2025

    9 giugno 2025

    L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).

    Art. 525 c.c. · Art. 474 c.c. · Art. 476 c.c. · Art. 477 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata generalmente approvata la modificazione apportata dal progetto rispetto al codice del 1865, secondo la quale l'eredità è giacente quando il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso dei beni, riconoscendo che in tal modo si assicura la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non provveda. È stato peraltro suggerito di prevedere espressamente anche l'ipotesi in cui il chiamato sia ignoto. Com'è già stato rilevato in sede di redazione del progetto definitivo, tale previsione sarebbe superflua, poichè è evidente che essa è già compresa in quella del chiamato che non accetti e non si trovi nel possesso dei beni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 255

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art525 · fonte del testo

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