Art. 519 c.c. — Dichiarazione di rinunzia
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[1]La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
[2]La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998
