Art. 468 c.c. — Soggetti
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[1]La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei ((figli)), legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei ((figli)) del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
[2]I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
15La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile".
Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014
