Codice civile

Art. 468 c.c. — Soggetti

[1]La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.223

[2]I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. 15

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

15

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile".

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

223

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 15/2006

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 2006. F.to: Franco BILE, Presidente…

    Art. 467 c.c. · Art. 468 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 536 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 243/1997

    Illegittimità dichiarata
    18 luglio 1997

    Illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della l. 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevede che, nell'assenza della persona ivi indicata, i collaterali non viventi a carico del 'de cuius' siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi, attesa l'irrazionalità della previsione di una vocazione anomala dell'indennità di buonuscita, la quale viceversa può trovare razionale fondamento e giustificazione, in considerazione della concorrente funzione previdenziale del trattamento stesso, soltanto sul presupposto che siano preferite persone integrate nel nucleo familiare del 'de cuius', dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, dopo la sua morte, in presenza, pertanto, di specifiche esigenze di solidarietà familiare, che, sole, possono giustificare la deviazione dai generali principi delle successioni legittime posti al titolo II del libro secondo del codice civile. - Sent. nn. 115/1979, 821/1988, 471/1989 e 319/1991. red.: F. Mangano

    Art. 457 c.c. · Art. 467 c.c. · Art. 468 c.c. · Art. 3 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 377/1994

    Questione inammissibile
    7 novembre 1994

    La dichiarata inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la successione 'ab intestatò dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' con precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, comporta l'irrilevanza della questione - subordinata all'accoglimento della prima - concernente l'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non prevede che i discendenti dei suddetti fratelli naturali del 'de cuius' succedano a quest'ultimo per rappresentazione. (Inammissibilità della questione concernente l'art. 468 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 468 c.c. · Art. 565 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Questi principi sono enunziati negli articoli 467, 468 e 469. Il primo di essi chiarisce il concetto di rappresentazione e ne fissa i limiti nel caso di successione testamentaria, affermando che la rappresentazione non ha luogo se il testatore ha fatto una sostituzione, per il caso che l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità. A evitare il dubbio, del resto infondato, che i discendenti dell'istituito non possano reclamare la quota di riserva nel caso in cui sia stata disposta la sostituzione, ho posto un chiarimento a questo riguardo nell'art. 536. L'art. 468 precisa i soggetti tra i quali vi è rappresentazione e le condizioni nelle quali questa ha luogo. L'art. 469 infine contempla i casi in cui si ha la successione per rappresentazione e il modo in cui si effettua la divisione fra i rappresentanti. In correlazione ai mutamenti introdotti in questo capo, ho soppresso e modificato talune disposizioni del progetto che non erano più compatibili con i nuovi principii, come sarà di volta in volta avvertito. DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ. Disposizioni generali

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 235

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art468 · fonte del testo

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