Corte costituzionale

Sentenza n. 377/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 468, 565 e

572 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio

1993 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente

tra Barlaro Agostina ed altre e Sanguineti Giovanni ed altri,

iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Sanguineti Carlotta ed altri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di petizione dell'eredità di Anna

Sanguineti ved. Barlaro, promosso contro gli eredi legittimi (parenti

collaterali in quarto grado), la Corte d'appello di Genova, con

ordinanza del 17 febbraio 1993, ha sollevato "questione di

legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e 468 cod. civ. per

contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,

nella parte in cui non prevedono la successione legittima di fratelli

e sorelle naturali del de cuius e, per rappresentazione, quella dei

discendenti degli stessi in mancanza di membri della famiglia

legittima restrittivamente intesa".

Nel caso di specie il padre della de cuius, prima del matrimonio

con la madre, aveva avuto dalla relazione con una sudamericana

quattro figli naturali, nati a Valparaiso in Brasile e da lui

riconosciuti. I discendenti di due di questi figli, in rappresentanza

dei loro genitori, pretendono l'eredità contro i cugini della

defunta, chiamati a succederle dall'art. 572 cod. civ., previo

incidente di costituzionalità nei termini riferiti.

Il giudice rimettente propone due questioni distinte, una

principale, l'altra subordinata:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e

572 nella parte in cui, nella successione dei parenti a una persona

avente lo status di figlio legittimo, in mancanza di discendenti,

ascendenti, fratelli e sorelle legittimi (o loro discendenti), non

prevedono la vocazione all'eredità dei fratelli e delle sorelle

naturali con precedenza sulla vocazione dei parenti collaterali dal

terzo al sesto grado;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 cod.

civ., nella parte in cui non ammette i discendenti di fratello o

sorella naturale del de cuius a rappresentare il genitore che non

può o non vuole accettare l'eredità.

2. - Premesso che la normativa impugnata è un'applicazione del

principio dell'art. 258 cod. civ., secondo cui il riconoscimento di

un figlio naturale non produce effetti che riguardo al genitore da

cui fu fatto, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice

rimettente ritiene tale normativa contrastante col precetto

costituzionale di ogni tutela giuridica e sociale dei figli naturali,

e altresì col principio di eguaglianza per il trattamento deteriore

riservato ai fratelli naturali rispetto a parenti non appartenenti

alla famiglia legittima del de cuius intesa in senso stretto.

Le medesime ragioni, in caso di accoglimento, varrebbero a fondare

la questione subordinata, rivolta a ottenere l'estensione del diritto

di rappresentazione ai discendenti dei fratelli naturali del defunto.

3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti gli eredi

legittimi chiedendo che la questione sub a) sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata, con conseguente inammissibilità,

per irrilevanza, della questione sub b).

Secondo le parti private l'argomentazione del giudice a quo è

fondamentalmente viziata da una carenza di giustificazione della

premessa implicita che estende in assoluto la garanzia dell'art. 30,

terzo comma, della Costituzione, ai rapporti del figlio naturale

riconosciuto con i parenti del genitore. In contrario, la

giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che il

significato precettivo immediato di questa disposizione è limitato

ai rapporti del figlio con il genitore dal quale è stato

riconosciuto. Nei rapporti con i parenti del genitore si può

desumerne solo una direttiva di miglioramento del trattamento

giuridico dei figli naturali, la cui attuazione, con opportuna

gradualità, è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Diversamente dall'ipotesi considerata dalla sentenza n. 184 del

1990, la sentenza additiva prospettata dall'odierna ordinanza di

rimessione è talmente incisiva nell'ordinamento dei rapporti di

famiglia e della successione legittima familiare da escludere

all'evidenza che essa possa rientrare nei poteri di questa Corte,

onde la questione deve ritenersi inammissibile prima che infondata.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata per ragioni analoghe a

quelle diffusamente svolte dalle parti private. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Genova mette in dubbio la legittimità

costituzionale: a) in linea principale, degli artt. 565 e 572 cod.

civ., nella parte in cui non prevedono la successione dei fratelli e

delle sorelle naturali del de cuius in mancanza di membri della

famiglia legittima, intesa in senso stretto; b) in linea subordinata,

dell'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non ammette i discendenti

di fratello o sorella naturale del de cuius a rappresentare il

genitore che non può o non vuole accettare l'eredità.

2. - La questione è inammissibile.

Il giudice rimettente richiama il precedente della sentenza n. 184

del 1990, ma la questione da lui sollevata prospetta un intervento

sul regime successorio di natura diversa e ben più incisivo. La

sentenza n. 184 ha introdotto una nuova categoria (o classe) di

successibili, rappresentata dai fratelli e dalle sorelle naturali,

senza però alterare l'ordine successorio della parentela del

defunto. Per effetto della sentenza i fratelli e le sorelle naturali

sono chiamati all'eredità in mancanza di successibili per diritto di

coniugio o di parentela, con precedenza soltanto sullo Stato. Poiché

la successione dello Stato si inserisce nel sistema della successione

legittima non come ordine successorio, ma con funzione suppletiva

della successio ordinum e come norma di chiusura del sistema,

l'attribuzione di un titolo successorio con efficacia così

circoscritta non implica la costituzione di uno status giuridico,

nemmeno ridotto, di parentela col de cuius. Come precisa la sentenza

citata, il diritto da essa riconosciuto si fonda direttamente sul

fatto naturale della consanguineità, valutato alla stregua della

direttiva di graduale miglioramento della condizione di diritto

familiare della prole naturale anche nei rapporti con i parenti del

genitore (e quindi anche nei rapporti dei figli naturali riconosciuti

tra loro), enucleata al secondo dei due livelli di interpretazione

ammessi dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

La questione in esame mira, invece, a ottenere l'inserimento dei

fratelli e delle sorelle naturali negli ordini successori dei

parenti, costituendoli come terzo ordine tra gli ascendenti e i

fratelli e le sorelle legittimi (o i loro discendenti) e gli altri

parenti collaterali dal terzo al sesto grado, i quali degraderebbero

a quarto ordine.

Ora è vero che la discrezionalità lasciata al legislatore dalla

suddetta direttiva costituzionale è soggetta al limite della

ragionevolezza dei tempi di attuazione, commisurati alla dinamica

evolutiva dei rapporti sociali. Dopo vent'anni dalla riforma del

diritto di famiglia appare sempre meno plausibile la regola che

esclude dall'eredità i fratelli e le sorelle naturali del defunto a

beneficio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado. Il

legislatore deve prendere atto del notevole incremento verificatosi

nel frattempo, sebbene in misura inferiore che in altri paesi, delle

nascite fuori del matrimonio e del fenomeno parallelo della famiglia

di fatto. Ma l'incostituzionalità dell'impugnato art. 572 cod. civ.

non è sostenibile nei termini assoluti e indiscriminati

dell'ordinanza di rimessione.

3. - Nell'applicare il criterio di compatibilità "con i diritti

dei membri della famiglia legittima", il giudice a quo fa riferimento

alla famiglia in senso stretto definita dalla sentenza n. 79 del

1969, senza avvertire la diversa referenzialità sottesa ai due

significati normativi, primario e secondario, distinguibili nell'art.

30, terzo comma, della Costituzione Il riferimento alla famiglia che

il de cuius si è formato mediante il matrimonio con persona diversa

dall'altro genitore ha senso solo quando il problema del trattamento

dei figli naturali, in rapporto ai figli legittimi, si pone con

riguardo alla successione al genitore comune o ai suoi ascendenti.

Quando il problema si pone, invece, con riguardo alla successione a

chi, avendo lo status di figlio legittimo, muore senza lasciare né

coniuge, né discendenti, il referente per la ponderazione della

tutela costituzionalmente garantita ai fratelli naturali del defunto

è la sua famiglia di origine, ossia la parentela definita dall'art.

74 cod. civ., e non vi sono indicazioni, normative o sociologiche,

che autorizzino l'interprete a restringerne senz'altro la rilevanza

giuridica, sotto questo aspetto, ai membri della famiglia coniugale

costituita dai genitori del defunto. In rapporto non solo agli

ascendenti e ai fratelli e alle sorelle, ma anche agli zii e alle zie

e ai loro figli - parenti di terzo e quarto grado, che già il codice

del 1942 distingueva, a certi effetti, dai parenti più lontani di

quinto e sesto grado (art. 583, testo originario) - è sicuramente

riconoscibile ancor oggi una coscienza della parentela operante come

fonte di solidarietà di gruppo.

Di questo dato sociologico e dell'inerente giudizio di valore

occorre tenere conto nel bilanciamento di interessi che deve guidare

l'attuazione della direttiva costituzionale più volte rammentata:

bilanciamento che coinvolge una valutazione complessa eccedente i

poteri di questa Corte, essendo prospettabile una pluralità di

soluzioni, non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso, tra

le quali la scelta appartiene alla discrezionalità legislativa.

4. - L'inammissibilità della questione relativamente al punto a)

ne comporta l'irrilevanza in relazione al punto b).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 565, 572 e, in linea subordinata, 468 cod. civ.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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