Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1960 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 467, 468 e

577 del Cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1959 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dellepiane

Giuseppe, Maria e Anna e Dellepiane Aldo, con l'intervento di Morando

Giulia ed altri, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31

ottobre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi gli avvocati Annibale Mauceri e Francesco Santoro Passarelli,

per Dellepiane Aldo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Elio

Vitucci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il giorno 8 giugno moriva in Genova, senza testamento e senza

lasciare coniuge o discendenti legittimi, il sig. Leo Dellepiane.

Sul suo patrimonio pretendevano d'avere diritti di successione,

l'uno ad esclusione degli altri e viceversa, da una parte il sig. Aldo

Dellepiane, figlio naturale d'un fratello premorto, e, dall'altra, i

sigg. Giuseppe, Maria e Anna Dellepiane, parenti legittimi in quarto

grado (cugini primi) dell'ereditando.

Questi ultimi, il 22 luglio 1958, portavano la controversia dinanzi

al Tribunale di Genova. Intervenivano nel giudizio i sigg. Giulia,

Giuseppe e Leonina Morando ed altre otto persone dicendosi anch'essi

parenti in quarto grado del de cuius.

Tanto gli intervenuti quanto gli attori facevano osservare come

Aldo Dellepiane non potesse succedere né direttamente né

indirettamente al fratello del suo genitore naturale: non direttamente

perché l'art. 577 Cod. civ. ammette soltanto in via d'eccezione (e

purché non vi siano parenti entro il terzo grado) la successione ab

intestato del figlio naturale d'un figlio del de cuius, con la

conseguenza che ne è escluso il figlio naturale d'un fratello; non

indirettamente perché, a norma degli artt. 467 e 468 Cod. civ., solo i

discendenti legittimi del figlio e del fratello dell'ereditando

succedono per rappresentazione del loro padre naturale che non possa o

non voglia accettare.

Il convenuto, Aldo Dellepiane, cioè il figlio naturale dell'unico

fratello (premorto) del de cuius, si difendeva, fra l'altro, promovendo

questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 467, 468 e

577 Cod. civ. in riferimento all'art. 30, terzo comma, della

Costituzione. Dopo di che il Tribunale di Genova riteneva non

manifestamente infondata la questione e rimetteva gli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza di rimessione, pronunciata il 10 luglio 1959, è stata

notificata il 12 settembre 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

del 31 ottobre 1959, n. 264.

Aldo Dellepiane si è costituito nel giudizio dinanzi a questa

Corte con deduzioni depositate il 18 novembre 1959 e ha presentato,

poi, una memoria il 9 giugno 1960. Giuseppe e Leonina Morando si

costituivano con deduzioni presentate il 26 settembre 1959. Il

Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva, per mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni e con una memoria

depositate il 20 ottobre 1959 e il 9 giugno 1960.

2. - Secondo l'ordinanza di rimessione ci sarebbe contrasto tra gli

artt. 467, 468 e 577, che precludono ai figli naturali l'accesso alla

successione legittima dei parenti dei loro genitori anche se rimasti

celibi o nubili, e l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, secondo

cui la legge "assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela

giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della

famiglia legittima": ciò tanto più in quanto dalle parole di chi ha

proposto la norma risulterebbe che la compatibilità dei diritti dei

figli illegittimi con quelli dei membri della famiglia legittima è

subordinata al dato di fatto dell'esistenza della famiglia legittima.

3. - La difesa di Aldo Dellepiane, nelle sue deduzioni, premette

che per famiglia legittima, a norma dell'art. 30, terzo comma, della

Costituzione, si intende solo quella derivante da matrimonio del

genitore del figlio naturale; aggiunge che, perciò, se il genitore non

ha mai contratto matrimonio, cioè se manca una famiglia legittima, al

figlio naturale la Costituzione garantisce una protezione giuridica

pari a quella del figlio legittimo, come risulterebbe anche dalle

parole, ricordate nell'ordinanza di rinvio, di chi, alla Costituente,

propose il testo della norma, poi approvato; conclude che, per questo

aspetto, l'art. 30, terzo comma, è immediatamente precettivo, poiché

una disposizione di legge ordinaria occorre soltanto nei casi in cui il

genitore del figlio naturale si sia costituito una famiglia legittima e

perciò sia necessario stabilire fino a che punto una tutela del figlio

naturale risulti compatibile coi diritti dei componenti la famiglia

legittima: ché, del resto, per analoghe ragioni, anche se la norma

della Costituzione non fosse immediatamente precettiva, i citati artt.

467, 468 e 577 vi contrasterebbero poiché limiterebbero, nei rapporti

successori, quella tutela giuridica dei figli illegittimi che la

Costituzione ha voluto piena ed aperta quando manchi una famiglia

legittima del loro genitore.

Nella memoria la difesa di Aldo Dellepiane ribadisce le

osservazioni già fatte e, rispondendo alle obiezioni dell'Avvocatura

dello Stato, ammette che una positiva riforma della disciplina dello

status dei figli naturali - e, quindi, dei suoi effetti anche nel campo

successorio - non potrà essere attuata se non dal legislatore; ma

ritiene, tuttavia, che non debbano sopravvivere alla norma

costituzionale quelle disposizioni del Codice che escludono dalla

successione i figli e i parenti naturali quando manchino coniuge e

discendenti legittimi del de cuius, sussistendo soltanto remoti parenti

legittimi.

La storia delle norme relative ai figli naturali dimostrerebbe una

chiara tendenza verso la più ampia protezione degli interessi di

questi ultimi: dal Cod. civ. 1865, che negava espressamente ogni

diritto del figlio naturale sui beni dei congiunti di suo padre o di

sua madre, si è passati al Cod. civ. vigente, che non contiene più

una disposizione analoga; di modo che lo stesso art. 577, secondo cui i

figli naturali succedono all'ascendente immediato del loro genitore se

mancano coniuge e parenti entro il terzo grado, non sarebbe una norma

eccezionale: si è creata così una situazione per cui, di fronte

all'art. 30 della Costituzione, che garantisce ogni tutela compatibile

coi diritti della famiglia legittima, non sarebbe ammissibile che i

figli naturali dei fratelli del de cuius, a differenza dai figli

naturali dei figli del de cuius, siano esclusi dalla successione di

quest'ultimo.

La stranezza di tale situazione sarebbe di per sé un sintomo

dell'ulteriore passo compiuto dal Costituente rispetto alle norme del

Cod. civ.; il quale passo porterebbe alla caducazione di tutte quelle

disposizioni che negano il diritto di successione dei figli e parenti

naturali quando manchino coniuge o discendenti del de cuius.

In realtà, continua la difesa di Aldo Dellepiane, l'art. 30 della

Costituzione contiene una norma profondamente innovativa: nel primo

comma essa assimila, quanto al diritto al mantenimento, ai figli

legittimi quelli nati fuori del matrimonio e nel terzo, assicurando

ogni più ampia tutela a questi ultimi, pone un unico limite a tale

tutela, la compatibilità coi diritti dei membri della famiglia

legittima: la Costituzione, parlando di diritti dei membri della

famiglia legittima e non semplicemente di diritti della famiglia

legittima, si sarebbe evidentemente riferita all'esistenza in concreto

d'una famiglia legittima (la famiglia legittima in astratto è difesa

in generale dall'ordinamento senza bisogno d'una norma speciale come

quella dell'art. 30): tanto è vero che perfino nel Codice, quando essa

manchi in concreto, i figli illegittimi godono di diritti altrimenti

negati.

Ma qual'è la famiglia legittima in mancanza della quale l'art. 30,

terzo comma, della Costituzione garantirebbe fin d'ora la più ampia

tutela dei figli illegittimi? Per la difesa di Aldo Dellepiane essa è

quella costituita dall'ascendente naturale col suo matrimonio e non

quella formata da tutti i congiunti di lui, anche ascendenti e

collaterali, entro il sesto grado, nei riguardi dei quali tra l'altro

non sarebbe neanche proponibile una questione di compatibilità della

tutela dei figli naturali.

Ne deriverebbe che le norme del Codice con cui si restringono i

diritti successori dei figli naturali, senza che vengano alla

successione il coniuge e i discendenti legittimi dell'ereditando,

contrastano insanabilmente con la Costituzione.

4. - La difesa dei sigg. Morando rileva, all'opposto, che la norma

dell'art. 30, terzo comma, è in antitesi con la frase del suo

proponente, secondo cui la compatibilità dei diritti dei figli

illegittimi con quelli dei legittimi è subordinata al dato di fatto

dell'esistenza d'una famiglia legittima; che, comunque, essa non è

precettiva o tale da far cadere immediatamente norme ordinarie vigenti;

che la storia della sua formazione dimostra come da formule più

liberali predisposte per i figli illegittimi si sia giunti a quella

attuale, da cui non risulta assolutamente una equiparazione tra figli

legittimi e figli naturali e che è troppo generica perché possa

ricavarsene una direttiva precisa per la legislazione futura.

5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni, ribadisce

anch'essa il concetto che la Costituzione non ha equiparato prole

legittima e prole naturale lasciando al legislatore ordinario il

compito di determinare la compatibilità della tutela di questa con i

diritti di quella; osserva come lo stesso Codice contenga una parziale

ma non trascurabile tutela della famiglia naturale nei rapporti

successori specialmente per quanto riguarda il diritto di

rappresentazione: tutela che costituisce un limite oltre il quale

comincia la sfera di incompatibilità coi diritti della famiglia

legittima; conclude che le norme relative alla successione per

rappresentazione non devono essere toccate perché, se fossero estese

anche ai figli naturali dei figli del de cuius, ne sarebbero

danneggiati proprio i figli legittimi costretti a dividere i beni con

quelli.

Nella memoria l'Avvocatura dello Stato ricorda come la formula, con

cui si garantivano esplicitamente ai figli illegittimi le stesse

condizioni giuridiche dei legittimi, insieme con altre successive, non

fu approvata dall'Assemblea costituente proprio allo scopo dichiarato

da qualcuno di evitare la parità degli uni con gli altri; si dice

perplessa davanti alle conseguenze a cui porterebbe una dichiarazione

di illegittimità delle norme impugnate: non vede come il

riconoscimento fatto da una persona (padre naturale) nei confronti del

proprio figlio possa aver effetto nei riguardi d'un terzo, cioè

dell'ascendente del padre; dichiara inoltre di non scorgere un nesso

fra l'art. 30 della Costituzione, con cui è assicurata dignità e

protezione al figlio naturale, e un istituto a carattere prettamente

economico, quale è la successione per rappresentazione.

L'Avvocatura dello Stato, poi, si domanda se sia proponibile, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, che si

riferisce alla successione del figlio naturale del figlio del de cuius,

mentre in questa causa il figlio naturale pretende di succedere al

fratello del proprio padre.

6. - Nella discussione orale i difensori di Aldo Dellepiane e

l'Avvocatura generale dello Stato hanno ribadito e svolto ulteriormente

le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - La difesa di Aldo Dellepiane osserva che la Costituzione,

quando vuole che sia assicurata ai figli naturali una tutela

compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima, si

riferisce soltanto, nel porre quel limite, alla famiglia che il padre

naturale abbia eventualmente formato col suo matrimonio.

Ritiene, invece, la Corte che a interpretare l'art. 30, terzo

comma, in questo senso non bastino né le parole, a cui allude anche

l'ordinanza di rinvio, di chi nell'Assemblea costituente propose il

testo definitivo della norma né gli analoghi rilievi che altri fecero

nella stessa Assemblea e che rivelano una preoccupazione limitata ai

diritti della sola famiglia formatasi col matrimonio del genitore

naturale. Il fatto è, invece, che queste preoccupazioni, indirizzate

in tal modo, non si sono tradotte in una formula costituzionale

concreta: evidentemente il testo dell'art. 30, terzo comma, poiché

accenna genericamente alla famiglia legittima, non dà a questa

espressione la portata ristretta che essa avrebbe se dovesse riguardare

soltanto il gruppo composto dal coniuge e dai discendenti del padre.

È vero che il primo comma dello stesso art. 30 si riferisce a

rapporti che riguardano il figlio naturale ed il suo genitore, cioè

alla posizione di quello in un ambiente che non va oltre la persona di

questo, e non tocca la famiglia in senso lato; ma ciò è dovuto solo

al fatto che il primo comma, a differenza dal terzo, mira a imporre

certi obblighi precisi i quali non possono incombere se non al genitore

naturale, dimodoché non avrebbe avuto senso rifarsi agli ascendenti o

ai collaterali di lui. Altrettanto si dica dell'art. 29, primo comma,

secondo il quale la famiglia legittima è una "società naturale

fondata sul matrimonio": questo articolo non consente di affermare che

la famiglia legittima, a cui si riferisce il citato art. 30, terzo

comma, sia quella formata col matrimonio del padre naturale e non anche

quella che si sia costituita col matrimonio degli ascendenti di lui.

Quel che si desume sia dal testo dello stesso art. 30, terzo comma,

sia dal travaglio che portò, nell'Assemblea costituente, alla sua

formulazione definitiva, è soltanto un innegabile favore per la prole

naturale. Questo favore, tuttavia, non si poté concretare in una

disciplina precisa da contenere in un articolo, tanto più in quanto

un'ampia tutela del figlio naturale poteva e potrebbe anche portare a

una profonda revisione di molte norme, e perfino del sistema familiare

e successorio, del Codice. Ad avviso della Corte questa è la ragione

per cui il terzo comma dell'art. 30 si apre con un accenno al

legislatore ordinario e contiene per così dire una riserva che solo la

legge potrà sciogliere: sarà il legislatore a stabilire fino a che

punto la maggiore tutela del figlio naturale sia, caso per caso, cioè

nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di

esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti

la famiglia legittima.

2. - Dato ciò, non si può dire che gli artt. 467, 468 e 577 Cod.

civ. contrastino col terzo comma del citato art. 30.

Infatti, per quanto riguarda i primi due, essi attribuiscono il

diritto di rappresentazione ai soli discendenti legittimi di chi non

può o non vuole accettare l'eredità del proprio ascendente o

collaterale: come tale la norma non contrasta col terzo comma dell'art.

30, che è ben lungi dal negare questo diritto dei discendenti

legittimi; né può essere dichiarata costituzionalmente illegittima in

quanto non estende il beneficio della successione indiretta anche al

figlio naturale: infatti, nei casi in cui aspirano alla successione,

oltre che il figlio naturale del figlio o del fratello del de cuius,

altri parenti legittimi di questo, come i fratelli o gli zii, prima di

ammettere alla successione il figlio naturale occorrerà vedere quanto

ciò sia compatibile coi diritti di quegli altri parenti: problema al

quale, come si è detto, solo il legislatore ordinario potrà dare una

soluzione precisa.

Analoga conclusione si impone relativamente all'art. 577 Cod. civ.;

esso ammette a succedere in via diretta il figlio naturale del figlio

del de cuius solo quando non ci siano parenti di quest'ultimo entro il

terzo grado; cioè quando non ci siano persone che, secondo quel che si

è detto essere il significato da dare al terzo comma dell'art. 30

della Costituzione, fanno parte di quella famiglia legittima del de

cuius, della quale soltanto il legislatore potrà valutare i diritti

nei cui confronti si dovrà regolare l'ampiezza della tutela dei figli

naturali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 10 luglio

1959 del Tribunale di Genova sulla legittimità costituzionale degli

artt. 467, 468 e 577 Cod. civ. in riferimento all'art. 30, terzo comma

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1960.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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