Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 468, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo

1975 dalla Corte d'appello dell'Aquila nel procedimento civile vertente

tra Nardinocchi Delia e Nella contro Trasacco Giovanna e Malagrida

Elena, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Nardinocchi Delia e Nella, di

Malagrida Elena e di Trasacco Giovanna, nonché l'atto d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Adriano De Cupis, per

Nardinocchi Delia e Nella, gli avvocati Aldo Sandulli e Vittorio

Campobassi, per Malagrida Elena, gli avvocati Luigi Cariota Ferrara e

Bruno Sulli, per Trasacco Giovanna, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel giudizio, in grado d'appello, promosso, in ordine ai

diritti successori relativi all'eredità di Pietro Malagrida, da Elena

Malagrida (cugina del de cuius) che aveva agito quale erede legittima,

nei confronti di Giovanna Trasacco, in proprio e quale esercente la

patria potestà sulle figlie minori Elvira e Maria, che si trovava nel

possesso dell'eredità ed aveva assunto di averne la proprietà perché

avente causa di Francesco Malagrida, fratello dell'attrice, a cui il

defunto, dopo averlo nominato con testamento unico erede, aveva

trasferito tutto il suo patrimonio e che era a lui premorto; giudizio,

in cui erano intervenute Delia e Nella Nardinocchi, figlie di una

sorella (premorta) dell'attrice, pretendendo di partecipare

all'attribuzione e alla divisione della eredità; la Corte d'appello de

L'Aquila, con ordinanza del 17 marzo 1975 ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile nella

parte in cui "limita, in relazione ai parenti collaterali, la

successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e

delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali

di grado terzo e successivi".

Circa la rilevanza della questione ha osservato che, qualora

dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima la norma

limitativa del diritto di rappresentazione nei confronti dei

discendenti dei collaterali di grado terzo e successivi, le

intervenienti (ed appellanti) potrebbero succedere a Pietro Malagrida,

per rappresentazione della madre premorta, unitamente ad Elena

Malagrida, anch'essa cugina del defunto e di eguale grado della loro

genitrice.

La norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per i seguenti motivi:

L'art. 468, comma primo, del codice civile, nell'ammettere alla

successione per rappresentazione anche i collaterali, non assicura

uguale trattamento a tutti gli appartenenti a tale categoria, e ciò

perché esclude dalla successione per rappresentazione i collaterali

diversi dai figli (recte: discendenti) dei fratelli e sorelle del de

cuius, che, pur essendo parenti di questo entro il sesto grado, siano

discendenti di un parente premorto ancorché avente lo stesso grado di

parentela del soggetto vivente che per questo solo li esclude dalla

successione. Il fatto della premorienza, considerato nel sistema

successorio, non sarebbe tale da determinare una situazione di

diseguaglianza tra gli appartenenti ad una stessa categoria di

successibili e quindi da giustificare un trattamento differenziato.

Posto che la successione per rappresentazione è succesione in

luogo e nel grado di colui che sarebbe stato chiamato se avesse voluto

o potuto accettare l'eredità, con l'esclusione della successione per

rappresentazione dei discendenti di collaterali di quarto grado, non

tanto si vieta ad essi di succedere in virtù del principio che il

parente prossimo esclude il remoto, quanto, invece, si nega ad essi di

prendere il posto del loro genitore e quindi di mantenere la condizione

di parità rispetto ad un parente collaterale dello stesso grado del

rappresentato, come è ammesso dalla legge fra altri collaterali.

D'altra parte non sarebbe sufficiente giustificazione alla

disciplina attuale la considerazione che la successione per

rappresentazione si fonda sul vincolo di sangue. Potrebbe, infatti,

verificarsi il caso che l'eredità sia devoluta ad un parente

(discendente ex fratre) di sesto o anche di settimo grado ed il figlio

di un cugino premorto (parente di quinto grado) non possa, secondo la

legge vigente, succedere per rappresentazione.

A conclusione, il giudice a quo osserva che l'art. 468, comma primo

citato, "limitando la successione per rappresentazione con riguardo ad

una sola categoria di collaterali, determina un'anomala situazione

allorché un parente prossimo escluda dalla successione i figli di

altro parente a lui di pari grado, che non voglia o non possa accettare

l'eredità".

2. - Davanti a questa Corte si sono costituiti:

a) Delia e Nella Nardinocchi, che a mezzo degli avvocati Edo

Lavore, prof. Adriano de Cupis e prof. Giuseppe Guarino, hanno chiesto

che sia dichiarata fondata la questione come sopra sollevata;

b) Elena Malagrida, che a mezzo degli avvocati Vittorio Campobassi

e prof. Aldo Sandulli, ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità della questione o quanto meno per la restituzione

degli atti al giudice a quo perché motivi sulla rilevanza; e,

subordinatamente, ha chiesto che della questione sia dichiarata la

manifesta infondatezza;

c) Giovanna Trasacco, nei nomi, che a mezzo degli avvocati Bruno

Sulli e prof. Luigi Cariota Ferrara, ha concluso nel senso della non

fondatezza della questione.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto a questa Corte di voler dichiarare inammissibile per

irrilevanza o in ogni caso manifestamente infondata la ripetuta

questione.

3. - In punto di rilevanza della questione, Elena Malagrida ha

sostenuto che il giudice a quo aveva trascurato del tutto di

considerare che Pietro Malagrida avesse disposto per testamento in

favore di Francesco Malagrida, figlio di un suo cugino; ed ha osservato

che qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della

norma denunciata, l'eredità spetterebbe esclusivamente ad Elvira e

Maria Malagrida, per rappresentazione del padre Francesco, e

nell'ipotesi opposta l'eredità spetterebbe ad essa concludente ai

sensi dell'art. 572 del codice civile.

Anche per l'Avvocatura generale dello Stato, per ragioni che essa

considera superfluo indicare, la pronuncia di accoglimento non

produrrebbe alcun effetto concreto nel processo civile a quo. D'altra

parte la motivazione offerta al riguardo dalla Corte sarebbe lacunosa,

perché nell'ordinanza non si esamina in concreto se la possibilità di

successione delle parti reclamanti l'eredità sussista in relazione

alle posizioni successorie delle altri parti.

Di contrario avviso si sono dichiarate le Nardinocchi, le quali

hanno precisato che la causa promossa da Elena Malagrida davanti al

tribunale di Pescara verteva sulla successione legittima a Pietro

Malagrida e che in quel giudizio esse avevano fatto valere i loro

diritti nell'ambito della successione legittima. Conseguentemente, la

Corte dell'Aquila aveva esattamente individuato la rilevanza della

questione, ed aveva al riguardo adeguatamente motivato.

4. - Per quanto concerne il merito, dalle parti costituite o

intervenute sono assunte le seguenti posizioni.

a) Secondo le Nardinocchi l'art. 42, comma quarto, della

Costituzione non rende costituzionalmente legittima ogni regola in

materia successoria che sia posta con legge, e per le norme legislative

(che rispettano la riserva) dettate in tale materia il riscontro di

legittimità va fatto tenendo presente altre disposizioni

costituzionali, tra cui quella dell'art. 3.

Secondo Elena Malagrida, invece, se non vengono in considerazione

il coniuge e i figli legittimi del de cuius, i limiti della successione

legittima e testamentaria sono rimessi dall'art. 42, comma quarto cit.

- "alla scelta assolutamente libera del legislatore" al quale compete

esclusivamente di definire i limiti ed i gradi della successibilità e

della sostituibilità di un successibile con un altro; ed il giudice

della costituzionalità delle leggi non può entrare nel merito ma può

solo effettuare un controllo in ordine alla ragionevolezza dei criteri

adottati. E la norma denunciata in parte qua non conterrebbe nulla di

irragionevole.

b) Il riconoscimento del diritto di rappresentazione, secondo la

Malagrida e la Trasacco, costituisce una deroga al principio generale

secondo cui, nella successione legittima, il parente prossimo esclude

il remoto: rapresenta cioè un'eccezione.

Ciò, però, secondo la Nardinocchi, non rileva: non vale invocare

la tradizionale natura eccezionale del diritto di rappresentazione,

perché l'eccezione, ammesso che ricorra, può sempre essere ampliata

da questa Corte nell'esercizio del suo potere, la tradizione non

costituisce un ostacolo insormontabile al controllo di

incostituzionalità, e si deve tenere presente che attraverso la storia

si è già manifestata la tendenza espansiva del detto diritto.

c) Ad avviso delle Nardinocchi Con l'art. 467 primo comma il

legislatore ha voluto che avesse realizzazione un fine di giustizia e

precisamente quello di fare subentrare il discendente al chiamato che

non possa e non voglia accettare l'eredità o il legato.

Senonché codesto fine, con la norma denunciata non sarebbe

perseguito nel rispetto del principio di eguaglianza, perché: tra due

collaterali del de cuius di quarto grado, uno dei quali sia premorto ed

abbia discendenti, c'è una assurda disparità di trattamento; tale

disparità ingiustificata risulta ancora meglio qualora i due

collaterali ora ipotizzati siano due fratelli o sorelle; si nega ai

discendenti di prendere il posto del genitore nonostante che essi

siano, per esempio, nipoti del collaterale sopravvissuto (ed invece

ciò non accade qualora si tratti di collaterale di secondo grado), con

la conseguenza che la maggior lontananza parentale dal de cuius giova

al collaterale di quarto grado superstite (e questi è trattato più

favorevolmente del fratello superstite); e parenti molto lontani del de

cuius purché discendenti di un fratello o di una sorella possono

succedere per rappresentazione, e non hanno tale diritto, invece, i

discendenti del cugino o della cugina, ancorché parenti meno lontani.

Tale tesi (secondo cui la norma denunciata conterrebbe una

ingiustificata disparità di trattamento) è contrastata dalla

Malagrida, dalla Trasacco e dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo la Malagrida la norma denunciata è il risultato di una

scelta rimessa dalla Costituzione al criterio del legislatore e non ha

nulla di irragionevole. Tra "collateralità" e ius repraesentationis

non esiste quell'indissolubilità necessaria che l'ordinanza ritiene di

ravvisare. Il fatto che il diritto di rappresentazione sia ammesso per

una sola categoria di collaterali è tutt'altro che irrazionale: ha

anzi una spiegazione e una giustificazione più che valide (che non è

possibile ravvisare a proposito dei discendenti degli altri

collaterali).

Secondo la Trasacco la pretesa uguaglianza tra i collaterali non

esiste perché si tratta di parenti di grado diverso: cugina l'una (che

succede per diritto proprio), figli di cugina gli altri (che vorrebbero

succedere per diritto di rappresentazione).

A causa della premorienza alcuni congiunti sono in posizione

diversa rispetto agli altri perché i primi sono parenti di grado

diverso rispetto ai secondi. D'altra parte non rileva che nella linea

retta la rappresentazione sia ammessa a favore dei discendenti dei

figli all'infinito perché in tutto il sistema successorio tutti i

discendenti dei figli sono equiparati a questi e perché i figli di un

collaterale non sono in linea diretta discendenti iure sanguinis.

Specioso è infine l'argomento che potrebbero succedere per

rappresentazione in linea retta parenti più lontani di figli di una

cugina: e ciò perché la rilevanza giuridica della discendenza in

linea retta sta a sé e perché al massimo può ammettersi una

rappresentazione per tre generazioni di discendenti (pronipoti del de

cuius) e i rappresentanti sarebbero parenti di terzo grado, e nella

specie, i figli della cugina lo sono di quinto grado.

Secondo l'Avvocatura dello Stato gli estranei al nucleo familiare

(coniugi e figli legittimi) sono al di fuori della tutela dell'art. 29

e quindi si trovano in posizione e situazione giuridicamente diversa da

quella dei membri della società familiare.

Per tanto la disciplina dei diritti successori riservata al

legislatore ordinario può essere diversa per i componenti del nucleo

familiare e per gli estranei al nucleo stesso (anche se parenti del de

cuius). Trattasi di situazioni obiettivamente diverse ed è ragionevole

che ci siano il favore dei soli discendenti dei figli e la non

estensione ai discendenti dei consanguinei estranei alla famiglia. E

resta nella sfera insindacabile del legislatore il giudizio sulla

parità o diversità delle situazioni.

d) Circa le conseguenze della invocata pronuncia da parte di questa

Corte, vi è contrasto tra le parti.

In particolare si assume dalla Malagrida che se il diritto di

rappresentazione dovesse estendersi a tutti i collaterali, sarebbe

posto in discussione il limite della successibilità al sesto grado di

parentela. Premorto un parente di sesto grado che non sia discendente

di un fratello o di una sorella del de cuius, sarebbero chiamati a

succedere i discendenti del premorto anche se parenti del de cuius in

settimo, ottavo, nono grado ecc. e non avrebbe diritto lo Stato.

L'accoglimento della tesi di cui all'ordinanza condurrebbe quindi ad

assurdità.

Le Nardinocchi, di contro, assumono che non sarebbe pregiudicato il

principio secondo cui la successione non ha luogo tra i parenti oltre

il sesto grado. Infatti la rappresentazione comporta la successione di

persone che subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente e

quindi l'estensione di essa a favore dei discendenti di un premorto

cugino (o cugina) del de cuius non pregiudica la suddetta regola dato

che quei discendenti succederebbero subentrando nel quarto grado che

era quello del loro ascendente.

e) Le Nardinocchi, infine, in memoria sostengono la tesi del

progressivo ampliamento della sfera di applicazione del diritto di

rappresentazione e della forza di espansione di codesto diritto;

condividono la tesi che più non ricorre il timore di polverizzazione

del patrimonio su cui si era basata la resistenza alla tendenza di

ampliamento; ed osservano che l'emittenda sentenza si inquadrerebbe

nella precedente linea espressa da questa Corte con la sentenza n. 79

del 1969.

5. - All'udienza del 14 gennaio 1976 gli avv.ti proff. Adriano De

Cupis e Giuseppe Guarino, per le Nardinocchi, l'avv. prof. Luigi

Cariota Ferrara, per la Trasacco e l'avv. prof. Aldo Sandulli per la

Malagrida hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive (e sopra

ricordate) richieste. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello

dell'Aquila solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 468, comma primo,

del codice civile nella parte in cui "limita, in relazione ai parenti

collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti

dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli

altri collaterali di grado terzo e successivi".

E ritiene, invece, manifestamente infondata l'eccezione (proposta

da una delle parti in causa) di illegittimità costituzionale della

stessa norma in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

2. - Elena Malagrida e il Presidente del Consiglio dei ministri

eccepiscono l'inammissibilità della questione per difetto di

rilevanza.

La difesa della Malagrida osserva che dalla risoluzione della

questione non risulterebbe influenzata la decisione in ordine alle

domande proposte dalle Nardinocchi, intervenienti ed appellanti,

perché, se della questione dovesse essere dichiarata la fondatezza,

l'eredità in contestazione spetterebbe ad Elvira e Maria Malagrida,

jure repraesentationis del padre Francesco, erede testamentario,

premorto al de cuius, e nel caso opposto, l'eredità spetterebbe

esclusivamente ad essa concludente ex art. 572 del codice civile).

E l'Avvocatura generale dello Stato, in aggiunta a codesta

osservazione, deduce che è lacunosa la motivazione, al riguardo,

dell'ordinanza, perché vi è affermata apoditticamente la rilevanza in

relazione alla possibilità di successione delle parti private

reclamanti l'eredità e non è esaminato in concreto se tale

possibilità effettivamente sussista in relazione alle posizioni

successorie delle altre parti.

In contrario va, però, ricordato che il giudice a quo, in punto di

rilevanza, non si è limitato ad una generica dichiarazione della sua

esistenza ed anche se non ha proceduto ad una analitica valutazione

delle ragioni e delle richieste delle parti in causa, ha affermato che

"se sarà ritenuta la illegittimità costituzionale della su indicata

disposizione di legge, limitativa del diritto di rappresentazione nei

confronti dei discendenti dei collaterali di grado terzo e successivi,

le appellanti potrebbero succedere a Pietro Malagrida, per

rappresentazione della madre premorta, unitamente a Malagrida Elena,

anch'essa cugina del defunto, e di eguale grado della loro genitrice".

Il detto giudice, in sostanza, a proposito delle tesi sostenute

dalle (intervenienti e) appellanti sorelle Nardinocchi e dalle

appellate Elena Malagrida e Giovanna Trasacco, in rappresentanza delle

dette figlie Elvira e Maria Malagrida, ha isolato quella delle

appellanti ed in relazione ad essa ha messo in evidenza il carattere

pregiudiziale della decisione della sollevata questione.

E per ciò, la questione, così come proposta, non può non dirsi

rilevante.

3. - Secondo il giudice a quo la questione in oggetto sarebbe non

manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

perché, nell'ammettere alla successione per rappresentazione anche i

collaterali, l'art. 468, comma primo, del codice civile non avrebbe

assicurato un eguale trattamento a tutti gli appartenenti a tale

categoria. Pur estendendo il codice civile la successione legittima in

favore dei parenti fino al sesto grado, esso, infatti, disciplina la

successione per rappresentazione solo nei confronti di una parte dei

collaterali (figli dei fratelli e delle sorelle del de cuius) e non

anche a favore degli altri. E può aversi, per tanto, in mancanza di

discendenti di fratelli e sorelle del de cuius, che l'eredità sia

devoluta ad un parente prossimo nei limiti del sesto grado e vengano

esclusi i discendenti di altro parente premorto, anche se di grado

eguale al parente vivente.

La dedotta disparità di trattamento con riguardo ai collaterali di

grado terzo e successivi, d'altra parte, non troverebbe una ragionevole

giustificazione nel solo fatto della premorienza, giacché la

successione per rappresentazione è "successione in luogo e nel grado

di colui che sarebbe stato chiamato, se questi avesse potuto o voluto

accettare l'eredità" e con l'esclusione dalla successione per

rappresentazione si nega ai discendenti di detti collaterali di

prendere il posto del loro genitore e quindi di mantenere la condizione

di parità rispetto ad un parente collaterale dello stesso grado del

rappresentato, così come è ammesso dalla legge fra altri collaterali;

e neppure troverebbe quella giustificazione nel fatto che la

successione per rappresentazione si fonda sul vincolo di sangue,

giacché, avendo essa luogo all'infinito (art. 468 del codice civile),

può aversi che a seconda dei casi l'eredità sia devoluta ad un

pronipote ex fratre, di sesto o anche di settimo grado o non succeda

per rappresentazione il figlio di un cugino premorto che è parente del

de cuius solo di quinto grado.

In conclusione, l'art. 468, comma primo, del codice civile

"limitando la successione per rappresentazione con riguardo ad una sola

categoria di collaterali, determina una anomala situazione allorché un

parente prossimo escluda dalla successione i figli di altro parente a

lui di pari grado, che non voglia o non possa accettare l'eredità".

4. - In relazione alla spettanza del diritto di rappresentazione,

sussiste indubbiamente un trattamento differenziato nei confronti di

soggetti che appartengono ad una stessa categoria. Possono infatti

succedere per rappresentazione i discendenti dei fratelli e delle

sorelle del de cuius e non anche i discendenti dei parenti collaterali

di grado terzo e successivi. Eppure, sia gli uni che gli altri sono

discendenti di parenti collaterali del defunto.

Ma codesta categoria di soggetti astrattamente legittimati a

succedere jure repraesentationis non esiste. I parenti collaterali

unitamente a quelli in linea retta hanno diritto di succedere per legge

al de cuius e sempre che non siano di grado successivo al sesto, ma per

tutti vale il principio che il parente prossimo esclude il remoto.

Accanto alla regola ora detta, con il limite (ex art. 572, comma

secondo, del codice civile) ed il criterio indicati, vi è poi una

deroga o eccezione per cui i discendenti legittimi o naturali

subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in

cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato (art.

467, comma primo, del codice civile, come sostituito con l'art. 171

della legge 13 maggio 1971, n. 151); la rappresentazione ha luogo in

infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro

numero in ciascuna stirpe (art. 469, comma primo, del codice civile); e

la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei

discendenti dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonché dei

discendenti dei figli naturali del defunto, e, "nella linea

collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del

defunto" (art. 468, comma primo, citato).

Qualora il successibile non possa o non voglia accettare l'eredità

o il legato, dunque, non si verifica in ogni caso, nel luogo e nel

grado di esso successibile, il subingresso da parte dei suoi

discendenti legittimi o naturali, ma si ha rappresentazione solo nei

confronti dei figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali) e dei

fratelli e delle sorelle del de cuius.

Solo codesti soggetti hanno de iure la qualità di possibili

rappresentati e non tutti gli altri successibili legittimi.

Orbene, non vi è dubbio che tra i collaterali (e non oltre il

sesto grado di parentela) del de cuius la norma denunciata operi una

discriminazione.

Ma il differente trattamento giuridico per quanto concerne il

diritto di rappresentazione non riguarda soggetti che si trovino nella

medesima situazione giuridica o che siano in astratto per ragioni extra

o metagiuridiche meritevoli dello stesso trattamento. E ciò perché

combinando la regola (con il detto limite interno) secondo cui i

parenti entro il sesto grado sono successibili legittimi ed il criterio

secondo cui il parente prossimo esclude il remoto, si ha, nella

disciplina legislativa vigente, una diversa e progressivamente sempre

piu attenuata rilevanza, a fini successori, del vincolo di parentela

nei confronti del defunto ed in fatto un progressivo affievolimento del

detto vincolo.

E d'altra parte la distinzione di cui all'art. 468, comma primo, in

parte qua, tra i parenti collaterali di secondo grado e quelli di grado

terzo e successivi, è il risultato di una scelta operata dal

legislatore. Con le norme di cui agli artt. 467 e seguenti del codice

civile, al livello legislativo così come previsto ora dall'art. 42,

comma quarto, della Costituzione, all'esistenza ed operatività del

diritto di rappresentazione si è posto un limite. E ciò si è fatto

in modo non irrazionale, atteso che la parentela, come vincolo di

sangue che lega tutti coloro che discendono da uno stesso stipite, si

presenta particolarmente prossima nel rapporto tra i genitori e i figli

(in linea retta) ed in quello tra i figli di detti genitori (nella

linea collaterale) che è puro e semplice riflesso del primo e cioè

della filiazione. Nel rapporto di parentela di terzo grado (che non

presupponga un rapporto tra fratelli, uno dei quali sia il defunto,

giacché altrimenti rileverebbe la parentela di secondo grado) e cioè

nel rapporto tra defunto e zio paterno o materno dello stesso, la

parentela ha la sua radice in una generazione diversa da quella

attraverso la quale è nato il soggetto della cui successione si

tratta, ed anteriore ad essa. E nel rapporto di parentela tra cugini

si riproduce e si ripete quanto rilevabile nella particolare ipotesi di

parentela di terzo grado ora indicata; e per esso quindi può valere la

medesima considerazione.

5. - Constatato che i collaterali non costituiscono una categoria

unica o unitaria e omogenea di parenti, che al trattamento

differenziato dei parenti fino al secondo grado e di quelli di grado

terzo e successivi non corrisponde una medesima o assimilabile

situazione e che detto trattamento appare altresì razionalmente

giustificato, perdono consistenza o rilievo le osservazioni fatte in

ordinanza circa gli effetti dell'applicazione dell'attuale sistema.

Se mancano discendenti di fratelli e sorelle del defunto, il fatto

della premorienza fra i parenti di pari grado (esempio tra cugini)

certamente determina una situazione di disuguaglianza, ma questa si ha

proprio perché l'istituto della rappresentazione ha il contenuto e

l'ambito sopraddetti.

E del pari è a ciò conseguenziale il possibile fatto che

l'eredità sia devoluta ad un pronipote di sesto e anche di settimo

grado e rimanga escluso dalla successione un parente di quinto grado,

quale è il figlio di un cugino premorto: gli è che il criterio

secondo cui il parente prossimo esclude un remoto, e la deroga

costituita dal diritto di rappresentazione trovano logica combinazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 468, comma primo, del codice civile, nella parte in cui

"limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per

rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con

esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e

successivi", questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello dell'Aquila con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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