Codice civile

Art. 467 c.c.

[1]Nozione.

[2]La rappresentazione fa subentrare i discendenti ((...)) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.

[3]Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 15/2006

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 2006. F.to: Franco BILE, Presidente…

    Art. 467 c.c. · Art. 468 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 536 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 243/1997

    Illegittimità dichiarata
    18 luglio 1997

    Illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della l. 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevede che, nell'assenza della persona ivi indicata, i collaterali non viventi a carico del 'de cuius' siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi, attesa l'irrazionalità della previsione di una vocazione anomala dell'indennità di buonuscita, la quale viceversa può trovare razionale fondamento e giustificazione, in considerazione della concorrente funzione previdenziale del trattamento stesso, soltanto sul presupposto che siano preferite persone integrate nel nucleo familiare del 'de cuius', dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, dopo la sua morte, in presenza, pertanto, di specifiche esigenze di solidarietà familiare, che, sole, possono giustificare la deviazione dai generali principi delle successioni legittime posti al titolo II del libro secondo del codice civile. - Sent. nn. 115/1979, 821/1988, 471/1989 e 319/1991. red.: F. Mangano

    Art. 457 c.c. · Art. 467 c.c. · Art. 468 c.c. · Art. 3 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 259/1993

    Questione inammissibile
    1 giugno 1993

    Nell'ordinamento del codice civile del 1942, data l'appartenenza dei figli legittimi e dei figli naturali (art. 565) a due distinte classi di successibili (parenti legittimi e parenti naturali) chiamati a concorrere in base a vocazioni distinte e senza quindi che nei loro reciproci rapporti potesse verificarsi il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod. civ.) una vocazione ab intestato, essenzialmente unica, come la vocazione (indiretta) per rappresentazione, non era configurabile come indirizzata congiuntamente agli uni e agli altri. Pertanto, nell'ambito dell'istituto del diritto di rappresentazione (come disciplinato dagli artt. 467 sgg. cod. civ. prima della riforma del diritto di famiglia), considerato nel complesso del sistema successorio allora vigente, in presenza di figli legittimi, il criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali - riconosciuto dalla Corte legittimo, di fronte all'art. 30 Cost., con costante giurisprudenza - non può operare se non come criterio di esclusione degli stessi figli naturali. Con la sola possibile alternativa di una estensione alle successioni aperte sotto tale normativa - estensione che però solo il legislatore potrebbe disporre - delle innovazioni introdotte, senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.). (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 467 cod. civ. - nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 - nella parte in cui non riconosce il diritto di rappresentazione ai figli naturali di chi lasci o abbia figli legittimi, nella misura ridotta - della metà della quota conseguita dai legittimi - del diritto di concorso previsto dagli abrogati artt. 541 e 574 cod. civ. nella successione legittima diretta). - V. S. nn. 79/1969 e 167/1992.

    Art. 467 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 171 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sempre a proposito dell'art. 6 del progetto, è stato proposto di sopprimere nel n. 3 la precisazione che l'accertamento della calunniosità della denunzia o della falsità della testimonianza fatte dal successibile in danno della persona della cui eredità si tratta debba aver luogo in giudizio penale. Non ho creduto di dover accogliere questa proposta perchè, essendo l'esistenza di questi reati intimamente connessa allo svolgimento di un processo penale, è molto più opportuno riservarne l'accertamento esclusivamente al giudice penale, dato che riuscirebbe estremamente difficile procedervi in sede civile. Non ho neppure accolto la proposta tendente a chiarire espressamente che l'esistenza di una causa di estinzione del reato non impedisce l'esercizio dell'azione civile per far valere la causa d'indegnità, norma mi è sembrata superflua, perchè è ovvio che, eccetto i casi in cui la legge espressamente riserva al giudice penale l'accertamento del fatto, tale accertamento è possibile in sede civile, dato che l'indegnità deriva dal fatto in sè considerato e non in quanto esso sia suscettibile di repressione penale. Nelle ipotesi dei nn. 4 e 6 dello stesso articolo ho mantenuto le formule del progetto, che mi sono sembrate più precise. DELLA RAPPRESENTAZIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 233

  • L'Istituto della rappresentazione ha avuto nel codice una disciplina più compiuta di quella che aveva nel progetto, perchè ho ammesso la possibilità di rappresentazione anche nel caso di rinunzia. Il sistema tradizionale, che escludeva la rappresentazione in questo caso, aveva una giustificazione meramente storica. In verità, considerando la sostanza delle cose, sotto il punto di vista dell'opportunità pratica e dell'equità non è giustificata la diversità dei risultati ai quali può dar luogo la rinunzia, a seconda che il rinunziante sia solo nel grado o abbia altri concorrenti. Si pensi al caso di due figli legittimi aventi ulteriori discendenti. Se uno dei figli rinunzia alla successione del padre, la sua quota si accresce all'altro fratello e restano esclusi i discendenti del rinunziante. Si pensi invece all'altro caso che il figlio chiamato alla successione sia uno solo. Se egli rinunzia, i suoi discendenti succedono per diritto proprio. Ora non si spiega la diversità degli effetti della rinunzia nei due casi. O la rinunzia deve pregiudicare tutti gli appartenenti alla stirpe, e allora, anche quando il figlio rinunziante sia unico, i suoi discendenti dovrebbero essere esclusi dalla successione; o la rinunzia non deve portare pregiudizio ai discendenti, e allora questi devono succedere anche se il rinunziante ha altri concorrenti nel suo grado. L'adozione del nuovo sistema, che mi ha permesso di apportare molte semplificazioni, è fondata su pochi principi d'indubbia chiarezza, e cioè: a) la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e grado del loro ascendente; b) essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi dei figli legittimi, dei fratelli e delle sorelle del de cuius, nonchè dei figli naturali dello stesso de cuius, comprendendosi così nel concetto generale di rappresentazione il subentrare dei discendenti legittimi del figlio naturali previsto in una norma di carattere eccezionale, quale era quella dell'art. 118 del progetto; c) la rappresentazione ha luogo in tutti i casi nei quali la persona chiamata alla successione non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 234

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

aggiunto: Nozione.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti tolto: legittimi o naturaliaggiunto: ... nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art467 · fonte del testo

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