Codice civile

Art. 469 c.c. — Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

[1]La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

[2]La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita' di stirpe.

[3]Quando vi e' rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

[4]Se uno stipite ha prodotto piu' rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Questi principi sono enunziati negli articoli 467, 468 e 469. Il primo di essi chiarisce il concetto di rappresentazione e ne fissa i limiti nel caso di successione testamentaria, affermando che la rappresentazione non ha luogo se il testatore ha fatto una sostituzione, per il caso che l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità. A evitare il dubbio, del resto infondato, che i discendenti dell'istituito non possano reclamare la quota di riserva nel caso in cui sia stata disposta la sostituzione, ho posto un chiarimento a questo riguardo nell'art. 536. L'art. 468 precisa i soggetti tra i quali vi è rappresentazione e le condizioni nelle quali questa ha luogo. L'art. 469 infine contempla i casi in cui si ha la successione per rappresentazione e il modo in cui si effettua la divisione fra i rappresentanti. In correlazione ai mutamenti introdotti in questo capo, ho soppresso e modificato talune disposizioni del progetto che non erano più compatibili con i nuovi principii, come sarà di volta in volta avvertito. DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ. Disposizioni generali

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 235

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art469 · fonte del testo

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