Corte costituzionale

Ordinanza n. 1074/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal

Tribunale di Chiavari nel procedimento civile vertente tra Barbaro

Augustina Gregoria ed altri e Sanguineti Gerolamo ed altri, iscritta

al n. 134 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17 prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di costituzione di Sanguineti Giovanni ed altri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, con ordinanza del 13

ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo

comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt.

565 e 572 cod. civ. "nella parte in cui escludono dalle categorie dei

chiamati alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali

riconosciuti o dichiarati del de cuius, ovvero agli stessi

antepongono tutti i parenti legittimi in mancanza di membri della

famiglia legittima" (sc. di fratelli o sorelle legittimi);

che l'incidente di costituzionalità è insorto in un giudizio

di petizione dell'eredità promosso dai discendenti di fratelli

naturali della de cuius contro i discendenti di fratelli e sorelle

della madre della medesima, parenti legittimi in quarto grado

(cugini), chiamati all'eredità ai sensi delle norme citate del

codice civile;

che tali norme, ad avviso del giudice remittente, urtano contro

l'art. 30, terzo comma, Cost., dove il limite posto al principio di

piena tutela giuridica e sociale dei figli naturali dai diritti dei

membri della famiglia legittima va interpretato con riferimento alla

famiglia in senso stretto, in guisa da escludere dall'eredità i

fratelli naturali del de cuius solo in presenza di fratelli

legittimi; e conseguentemente contrastano anche con l'art. 3 Cost.

"sotto il profilo della mancata tutela dei figli naturali in assenza

di membri della famiglia legittima intesa in senso stretto";

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli eredi

legittimi, convenuti nel giudizio a quo, concludendo per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione: inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo stato

impugnato anche l'art. 468 cod. civ., che ammette la rappresentazione

ereditaria solo in favore dei discendenti dei fratelli legittimi;

infondata, perché nessun rapporto giuridico di parentela esiste tra

fratelli naturali, e tanto meno tra ciascuno di essi e i discendenti

degli altri, così che non a proposito è invocato l'art. 30, terzo

comma, Cost., la cui disposizione riguarda soltanto lo status di

figlio naturale nei confronti del genitore del quale è stata

accertata la paternità o la maternità naturale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la

questione sia dichiarata infondata, in quanto "la successione

legittima è proprio disciplinata nell'interesse morale e

patrimoniale della famiglia, intendendosi per questa non quella

nucleare, ma quella più comprensiva, cui evidentemente il

legislatore ha avuto riguardo nella determinazione delle categorie

dei successibili";

Considerato che oggetto del giudizio a quo è la pretesa dei

discendenti dei fratelli naturali della de cuius di essere chiamati

all'eredità a preferenza dei parenti legittimi in quarto grado;

che in nessun modo tale pretesa potrebbe fondarsi su un titolo

di vocazione ereditaria diretta, non essendo configurabile in base ad

alcuna norma, né di legge ordinaria né di rango costituzionale, un

rapporto giuridico di parentela tra i discendenti di un figlio

naturale riconosciuto e un altro figlio, legittimo o naturale, del

medesimo genitore;

che pertanto, per dare ingresso alla detta pretesa, non sarebbe

sufficiente la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli

artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non ammettono alla

successione legittima i fratelli naturali, ma occorrerebbe altresì

rimuovere l'ostacolo dell'art. 468, nella parte in cui limita la

rappresentazione, nella linea collaterale, ai discendenti dei

fratelli e delle sorelle legittimi dell'ereditando;

che solo le prime due norme sono state impugnate dal giudice a

quo, mentre è stata da lui espressamente disattesa l'istanza di

parte di sollevare incidente di costituzionalità anche in ordine

alla terza, onde la questione, così delimitata, appare priva di

rilevanza;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 cod. civ.

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dal

Tribunale di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1074 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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