Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1969 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 577

del Codice civile promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1967 dal

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dellepiane

Giovanni Battista e Dellepiane Vittorio ed altri, iscritta al n. 230

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Dellepiane Giovanni Battista e di

Dellepiane Vittorio ed altri;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Nino Musio Sale, per Dellepiane Giovanni Battista, e

gli avvocati Massimo Medina e Cesare Tumedei, per Dellepiane Vittorio

ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 26 giugno 1967, nel corso d'un procedimento civile proposto

dal signor Giovanni Battista Dellepiane nei confronti dei signori

Vittorio Dellepiane ed altri, il tribunale di Genova emanava

un'ordinanza di rinvio a questa Corte, denunciando, per contrasto con

gli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, gli artt. 467 e 577

del Codice civile: norme di cui l'una attribuisce in generale il

diritto di rappresentazione ai soli discendenti legittimi del chiamato,

l'altra attribuisce un diritto analogo, nella successione ab intestato,

anche al figlio naturale del chiamato, ma soltanto se il de cuius non

lasci parenti legittimi entro il terzo grado. Sulla questione c'e già

stata pronuncia di infondatezza (Corte costituzionale sentenza n. 54

del 1960); tuttavia il tribunale ritiene di doverla riproporre sotto un

profilo che gli pare "più ampio e diverso da quello già a suo tempo

preso in esame dalla Corte".

Secondo l'ordinanza di rinvio (che in parte fa proprie

argomentazioni dell'attore), l'art. 3 della Costituzione, ponendo un

principio fondamentale di eguaglianza, condiziona l'interpretazione

dell'art. 30, comma terzo, che perciò è "norma uguagliatrice" dei

figli nati "fuori del matrimonio" rispetto ai figli nati "nel

matrimonio": se ne dovrebbe dedurre che la "famiglia legittima", i cui

diritti possono costituire un limite alla tutela dei figli naturali,

sia quella costituitasi "col matrimonio" del loro padre: infatti solo

riguardo ad essa la estraneità del figlio naturale acquista giuridica

rilevanza, cioè solo riguardo ad essa questi può dirsi nato fuori del

matrimonio. Pertanto l'art. 577 del Codice civile, posponendolo ai

parenti del chiamato che non fanno parte di tale famiglia legittima,

violerebbe gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Inoltre, secondo il tribunale, il diritto di rappresentazione,

sussistendo anche nella successione testamentaria, non si fonda su un

rapporto di parentela tra il de cuius e il chiamato (che non può e non

vuole accettare l'eredità): perciò il "differente trattamento

legislativo tra figlio naturale e figlio legittimo", fondandosi invece

sul rapporto di parentela, non ha alcuna giustificazione rispetto al

principio d'eguaglianza (art. 3). Infine la diversa formulazione del

terzo comma dell'art. 30 della Costituzione rispetto al quarto, in cui

la posizione di limiti (alla ricerca della paternità) è espressamente

demandata al legislatore, dimostrerebbe come l'ampiezza di tutela dei

figli naturali, in quel terzo comma, non dipenda da libere scelte

legislative, ma sia già determinata costituzionalmente: del che non

avrebbe tenuto conto questa Corte nella sentenza ricordata ab initio n.

54 del 1960).

2. - La difesa di Giovanni Battista Dellepiane, nelle deduzioni

depositate il 22 settembre 1967, riprende e sviluppa gli argomenti del

tribunale di Genova, già prospettati da essa nel giudizio di merito. E

mette soprattutto l'accento sull'irrazionalità d'una disciplina che

"antepone i diritti dei terzi parenti ai diritti di un figlio"... del

chiamato: un figlio al quale la Costituzione assicura, anche di fronte

a costoro, tutti i diritti dei legittimi, compreso il diritto al

mantenimento da parte del padre naturale.

La difesa delle controparti, nelle deduzioni presentate il 23

settembre 1967, si richiama invece alla sentenza del 1960 n. 54 della

Corte costituzionale, che avrebbe già risolto, nel senso del rigetto,

il "quesito" sottopostole ora dallo stesso tribunale di Genova. Il

quale del resto avrebbe frainteso il principio d'eguaglianza sostenendo

l'assimilazione, nel sistema successorio, del diritto del figlio

naturale a quello del figlio legittimo, cioè assimilando due posizioni

diverse; diversità risultante dall'art. 30 della Costituzione, norma

particolare su cui non può prevalere la norma generale dell'art. 3.

3. - Nella memoria depositata il 5 marzo 1969 la difesa di Giovanni

Battista Dellepiane risponde alle obiezioni delle controparti

concludendo che, quand'anche il terzo comma dell'art. 30 della

Costituzione si riferisse ai membri della famiglia legittima del de

cuius, gli artt. 467 e 577 del Codice civile sarebbero egualmente

illegittimi: l'art. 467, poiché esclude dalla rappresentazione il

figlio naturale "discriminando aprioristicamente sulla condizione di

figlio nato fuori del matrimonio" (art. 3 Cost.); l'art. 577, poiché

presuppone "tutti i possibili parenti del de cuius" al figlio, "della

cui rappresentazione si tratta".

Anche le controparti hanno presentato una memoria, il 7 marzo 1969.

Vi si osserva che la differenziazione tra figli legittimi e naturali è

mantenuta, dagli artt. 467 e 577, nei limiti della ragionevolezza:

l'istituto della rappresentazione si basa sul "presunto affetto" del de

cuius per i discendenti legittimi del vocato, affetto altrettanto

presumibilmente da escludere nei riguardi del discendente illegittimo

(il quale del resto non è parente del de cuius, mentre è proprio

l'art. 468 a richiedere' la parentela). Dalla rappresentazione, tutela

della sola famiglia legittima del vocato, il figlio naturale è escluso

allo stesso modo dell'adottivo. In conclusione la famiglia legittima

del genitore che non può e non vuole accettare l'eredità è proprio

quella in cui egli è nato (quella del suo ascendente) e che poi ha

accresciuto eventualmente col proprio matrimonio: perciò occorre tener

conto dei diritti di tutti i suoi componenti e in questo senso si

esprime il terzo comma dell'art. 30 della Costituzione, anche per mezzo

dei lavori preparatori, quando accorda tutela al figlio naturale.

4. - Nella discussione orale si sono ribadite e chiarite le diverse

tesi. Considerato in diritto :

1. - Sono stati denunciati gli artt. 467 e 577 del Codice civile

perché non riconoscono il diritto di rappresentazione ai figli

naturali di chi, figlio o fratello del de cuius, non abbia coniuge o

discendenti legittimi: le due norme contrasterebbero con gli artt. 3 e

30, comma terzo, della Costituzione.

La questione, che pure dette luogo a una lontana sentenza di

rigetto (n. 54 del 1960), è fondata.

Nella Costituzione non è riposto un astratto "favore" per i figli

naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera

della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La

garanzia dei diritti del figlio naturale è invece tutta spiegata nel

terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti

cogli interessi" dei membri della famiglia legittima": vale a dire che

l'intervento del legislatore occorrerà solo per conciliare la

protezione del figlio naturale coi diritti di costoro (conciliazione

del resto in parte avvenuta ante litteram ad es. con le norme del

Codice civile che disciplinano la situazione dei figli naturali, quanto

ai diritti ereditari, se concorrono coi figli legittimi). Ne deriva

che, per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una

legiferazione speciale non è necessaria: infatti il figlio naturale

gode già in virtù dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il

legislatore ordinario è vincolato, diversamente da quanto accade per

altre materie (v. ad es. sent. 1969 n. 1 di questa Corte).

2. - Più precisamente la Costituzione garantisce al figlio

naturale (beninteso, riconosciuto o dichiarato), non una generica

difesa, ma "ogni" tutela giuridica e sociale: il che non può

intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di

figlio, vale a dire (semprecché non vi siano membri della famiglia

legittima) simile a quella che l'ordinamento attribuisce in ogni campo

ai figli legittimi: in ogni campo, compreso evidentemente quello della

successione ereditaria, dato che rispetto ad essa lo status di figlio

(legittimo o naturale) ha, secondo i principi, rilevanza precisa (artt.

467 e segg., 536 e segg. del Cod. civile). Con ciò non si vuol dire

che la Costituzione abbia del tutto assimilato i figli naturali ai

legittimi (ché anzi l'ampiezza dei diritti dei primi nei confronti dei

secondi dev'essere determinata, in ossequio alla preminenza di questi

ultimi e sia pure con criteri di razionalità, dal potere discrezionale

del legislatore ordinario); ma si riconosce tuttavia che

l'assimilazione è innegabile (solo) là dove manchi una famiglia

legittima. Cosicché ai fini del presente giudizio, dati i limiti nei

quali la questione è stata avanzata, resta innanzi tutto da stabilire

che cosa intenda, la norma costituzionale, per famiglia legittima.

La Corte ritiene ora, scostandosi dalla precedente sentenza, che

"famiglia legittima" sia quella costituitasi col matrimonio del padre

naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. A questa

interpretazione conducono il linguaggio o il contenuto tanto delle

norme costituzionali quanto della legislazione ordinaria, oltrecché la

stessa sistematica del Codice civile.

3. - Infatti nell'art. 29 la garanzia costituzionale copre il

gruppo "società naturale" fondato sul matrimonio, quello, cioè, che,

nato da tale unione, riposa appunto sulla parità dei coniugi, anche

nel governo della famiglia, e sull'unità familiare (secondo comma

dello stesso art. 29): parità ed unità che non possono esigersi né

ipotizzarsi nei riguardi degli ascendenti o collaterali di chi ha

costituito col matrimonio una società naturale.

Del resto che solo del coniuge e dei discendenti si sia preoccupato

il Costituente risulta anche dall'art. 31, dove la famiglia e i suoi

compiti sono quelli che derivano dal matrimonio; risulta inoltre

dall'art. 30, comma primo, che riconosce doveri e diritti dei genitori

nei confronti dei figli e non nei riguardi dei propri ascendenti o

collaterali. Da questo quadro non è verosimile che sia uscito il terzo

comma dell'art. 30: anche qui, l'accenno alla famiglia legittima di chi

ha figli naturali, evidentemente, non comprende gli ascendenti o i

collaterali; poiché si contrappongono i figli nati fuori del

matrimonio di lui alla sua famiglia legittima, questa non può essere

che il gruppo costituitosi col suo matrimonio. In tal senso depongono

inoltre innumerevoli testimonianze dei lavori preparatori che

sovrastano a un isolato indizio contrario.

4. - D'altra parte la stessa legislazione ordinaria, dinanzi a un

soggetto che abbia contratto matrimonio, rifugge dall'inquadrare nella

famiglia di lui tutto il gruppo degli ascendenti e dei collaterali;

anzi il Codice individua, dal punto di vista di tale soggetto riguardo

a costoro, più che un legame familiare un vincolo di parentela (ad es.

art. 102 e v. Titolo V), mentre circoscrive la famiglia alla comunità

che quegli ha costituito col suo matrimonio (ad es. art. 144 e rubrica

del capo VI e v. Titolo VI). Anche la norma che sembra comprendere nel

concetto di famiglia d'un coniuge il gruppo dei suoi ascendenti e

collaterali, in realtà ha un altro senso: l'art. 299, quarto comma,

parla di famiglia della moglie (che adotta il figlio del marito)

proprio perché allude alla situazione di lei prima del matrimonio e

astraendosi da esso. È d'altronde sintomatico come, a parte le

convivenze, perfino il documento detto "stato di famiglia" non registri

gli ascendenti e i collaterali di chi abbia contratto matrimonio.

Da ciò non si vuol dedurre che la famiglia legittima d'una persona

comprenda (come nello "stato di famiglia"), oltre al coniuge, solo i

figli "non coniugati" poiché gli altri hanno formato un nuovo gruppo

familiare; ma si trae piuttosto argomento per asserire che essa non

include mai né i collaterali né gli ascendenti. A livello

costituzionale, poi, come ai figli naturali d'un soggetto è dovuta

protezione anche se hanno contratto matrimonio, cosi i figli legittimi

di quel genitore vanno difesi pur quando abbiano fondato una propria

società coniugale; perciò la famiglia legittima indicata dall'art.

30, terzo comma, ricomprende sicuramente tutti i figli, e coi loro

diritti la legge dovrà stabilire la compatibilità della tutela dei

così detti illegittimi.

5. - In conclusione, se il genitore naturale non ha coniuge né

figli legittimi, manca una famiglia legittima nel senso dell'art. 30,

terzo comma, e si apre per il figlio naturale la tutela garantita da

questa norma. In particolare, qualora la persona, che non può o non

vuole accettare l'eredità od il legato del proprio genitore o

fratello, non lasci e non abbia né coniuge né figli legittimi (e loro

discendenti che ne prendano il posto ex art. 469), al suo figlio

naturale deve riconoscersi il diritto di rappresentazione che

spetterebbe al legittimo; diritto che appartiene anche quando sussista

il coniuge del così rappresentato: infatti tra il figlio naturale e

tale coniuge non v'è contrasto di interessi da conciliare (ex art. 30

Cost.), dato che questi, a differenza del figlio naturale e dai

discendenti legittimi, non può subentrare per rappresentazione al

proprio coniuge.

Di conseguenza l'art. 467 del Codice civile, che sottrae quel

diritto al figlio naturale, deve dichiararsi illegittimo: anche perché

la norma costituzionale che si riferisce alle successioni (art. 42,

quarto comma), così generica com'è, non legittima l'arbitrio del

legislatore ordinario, ma contiene soltanto una riserva di legge.

Per giustificare la disposizione dell'art. 467 la dottrina ha

rilevato che, non essendovi "rapporto civile" tra il figlio naturale e

il genitore (il fratello) del proprio padre, sarebbe illogico un

acquisto ereditario, per rappresentazione, del primo dal secondo. Ma

può rispondersi che l'affermazione non è rigorosa se si pensa, a

tacere dell'impedimento matrimoniale (art. 87, nn. 1-3 e penultimo

comma), all'obbligo alimentare del genitore verso il figlio naturale

del proprio figlio (art. 435, terzo comma) e al rapporto di parentela

che fra l'uno e l'altro ha introdotto lo stesso articolo 577, come si

notò anche durante la compilazione del Codice; inoltre, quali che

siano il fondamento e la natura della rappresentazione, in concreto

questa tutela gli interessi della famiglia (legittima) del mancato

erede o legatario, impedendo che i beni le siano tolti solo perché il

genitore non può e non vuole accettarli; perciò, una volta

assimilato, rispetto al padre, il figlio naturale al legittimo,

mancando l'uno quei beni possono essere sottratti interamente

all'altro. Illogico semmai è consentire, con la norma denunciata, che

il legato, pur essendo acquisito ipso iure al patrimonio del legatario,

cioè alle aspettative dei figli naturali, ne possa uscire per sua

volontà; e più in generale sembra iniquo che il rappresentato sia

arbitro, non accettando, di frustrare volutamente quelle stesse

aspettative.

6. - Dichiarata l'illegittimità dell'art. 467 si deve fare

altrettanto, a norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, per

l'art. 468; il quale riserva la successione per rappresentazione ai

soli discendenti di chi non può e non vuole accettare: siccome per

discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche

questa norma è incostituzionale poiché nega il diritto al figlio

naturale in assenza di discendenti legittimi del padre.

L'art. 577 ammette alla successione ab intestato il figlio naturale

del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci né coniuge

né parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel

Codice, l'assenza d'un diritto di rappresentazione del figlio naturale

ed è stata emanata (si dice) aequitatis causa, proprio in sostituzione

di quel diritto. Perciò, comunque si qualifichi la situazione, l'art.

577 è totalmente illegittimo, poiché risponde a un sistema

successorio che contrasta col diritto di rappresentazione del figlio

naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 467,

quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano

discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577

succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi

fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non

si concili a col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con

l'art. 30 della Costituzione.

7. Superfluo aggiungere che, nei casi in cui il figlio naturale

succederà per rappresentazione, subentrerà nel "luogo e nel grado"

del suo genitore: insomma acquisterà la stessa quota ereditaria o gli

stessi beni legati che avrebbe avuto se fosse stato figlio legittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 577 del Codice civile;

b) dell'art. 467 del Codice civile limitatamente alla parte in cui

esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o

fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o

non abbia discendenti legittimi;

c) dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto

art. 467 del Codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari