Art. 577 c.c. — Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.1540

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

L. 19 maggio 1975, n. 151

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La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/1969

    Illegittimità dichiarata
    14 aprile 1969

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 577 c.c., che ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci ne' coniuge ne' parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel codice, l'assenza di un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed è stata emanata, (si dice), aequitatis causa, proprio in sostituzione di quel diritto. Perciò, comunque si qualifichi la situazione, l'articolo 577 è totalmente illegittimo poiché risponde a un sistema successorio che contrasta col diritto di successione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non si concilia col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.

    Art. 577 c.c. · Art. 467 c.c. · Art. 468 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 54/1960

    Questione infondata
    6 luglio 1960

    Il terzo comma dell'art. 30 Costituzione, nel prescrivere che la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio deve essere compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima, si riferisce non soltanto alla famiglia formata col matrimonio del padre naturale, ma anche a quella costituita col matrimonio degli ascendenti di lui.

    Art. 467 c.c. · Art. 468 c.c. · Art. 577 c.c. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è stata più prevista in un apposito articolo la successione dei discendenti legittimi del figlio naturale, poichè si tratta di un caso di successione per rappresentazione già regolato dall'art. 468: pertanto l'art. 118 del progetto è stato soppresso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 278

  • L'art. 123 del testo precedente ammetteva che il figlio naturale succedesse all'ascendente legittimo immediato del suo genitore nel caso di premorienza di questo, qualora l'ascendente non avesse lasciato nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, nè altri parenti legittimi entro il terzo grado. Tale disposizione, non in armonia con le altre dettate in tema di rappresentazione e in altri casi (cfr. art. 571) analoghi, nelle quali la premorienza del primo, chiamato non è considerata a parte, ma rientra nella generica previsione ch'egli non possa o non voglia accettare, mi è sembrata d'ingiustificato rigore e non sorretta da nessuna ragione sufficiente, cosicchè non era da escludersi ch'essa sarebbe stata interpretata estensivamente. Ho pertanto preferito chiarire nel nuovo testo (art. 577) che il figlio naturale succede all'ascendente legittimo - ferme le altre condizioni poste nel progetto - del genitore quando questi non possa o non voglia accettare.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 279

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1969 al 20 settembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1975, n. 151

    La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art577 · fonte del testo

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