Art. 468 c.c. — Soggetti
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[1]La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
[2]I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 24 aprile 1969
