Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), come modificato

dalle sentenze della Corte costituzionale n. 115 del 1979, n. 821 del

1988, n. 471 del 1989 e n. 319 del 1991, in combinato disposto con

gli articoli 457, 467 e 468 del codice civile, promosso con ordinanza

emessa il 1 marzo 1996 dal pretore di Lecce sul ricorso proposto da

Corliano' Addolorata contro INADEL ed altri, iscritta al n. 821 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile - promosso contro l'INADEL da

Corliano' Addolorata onde ottenere il pagamento dell'indennità

premio di servizio dovuta al proprio dante causa, segretario comunale

deceduto in servizio, il quale con testamento olografo l'aveva

istituita sua erede universale, o, in subordine, per ottenere il

riconoscimento del diritto di succedere pro quota nella suddetta

indennità per rappresentazione del defunto genitore, fratello del

dante causa ed a questo premorto - il pretore di Lecce, con ordinanza

emessa il 1 marzo 1996, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968,

n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli

Enti locali).

Secondo il rimettente, la norma stessa - così come modificata

dalla giurisprudenza di questa Corte -, in combinato disposto con gli

artt. 457, 467 e 468 del codice civile, si porrebbe in contrasto con

gli artt. 3 e 42, quarto comma, della Costituzione, "nella parte in

cui pospone l'erede testamentario ai collaterali del lavoratore

deceduto, senza alcuna condizione o limitazione, nell'acquisto

dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta, e nella

parte in cui esclude il diritto di rappresentazione dei discendenti

del collaterale premorto dall'acquisto della predetta indennità".

Premette il pretore di Lecce che i ripetuti interventi, attraverso

i quali la Corte ha ampliato le originarie categorie di soggetti

aventi diritto all'indennità in questione nella forma indiretta -

ricomprendendovi, tra l'altro, anche i collaterali senza alcuna

limitazione o condizione (sentenze n. 115 del 1979 e n. 821 del

1988), nonché gli eredi testamentari e legittimi qualora manchino le

persone indicate nella norma stessa (rispettivamente sentenze n. 471

del 1989 e n. 319 del 1991) - risultano caratterizzati da diverse

rationes decidendi ispirate alla peculiare natura che l'indennità

stessa assume a seconda che venga devoluta o meno ai prossimi

congiunti ed agli altri parenti che ricevevano i mezzi di sussistenza

dal prestatore di lavoro. Nel primo caso, infatti, l'indennità

assolve una funzione previdenziale in favore di soggetti che, vivendo

a carico del dipendente e dunque traendo il sostentamento dalla

retribuzione da lui percepita, in conseguenza della sua morte

rimangono pregiudicati nel rapporto alimentare instaurato con il

medesimo ed acquistano, perciò, la predetta indennità iure proprio,

indipendentemente dal fatto che siano o non chiamati all'eredità;

mentre, nel secondo caso, emerge la natura meramente patrimoniale di

retribuzione differita dell'indennità premio di servizio, la quale

fa sì che i soggetti, chiamati per testamento o per legge,

l'acquistino iure successionis. Osserva peraltro il rimettente che,

nella fattispecie in esame, le categorie di superstiti, destinatari

iure proprio del beneficio, solo in parte sono individuate in ragione

del rapporto di integrazione nel nucleo familiare del dipendente:

appare, infatti, estranea a tale ratio previdenziale e assistenziale

l'attribuzione in via prioritaria del beneficio in parola ai

collaterali senza alcuna limitazione o condizione, atteso che questa

categoria viene individuata unicamente in base al rapporto di

parentela con il de cuius senza che venga richiesta la sussistenza di

un rapporto latamente alimentare con quest'ultimo. Ne consegue -

secondo il giudice a quo - un'ingiustificata deroga al sistema

generale della successione a causa di morte, atteso che la

destinazione dell'indennità ai collaterali si risolve, in

definitiva, nell'attribuzione di un diritto di credito avente natura

retributiva e già entrato nel patrimonio del dipendente nel corso

della sua vita lavorativa. Da ciò, il prospettato contrasto con gli

artt. 3 e 42, ultimo comma, della Costituzione, sotto il profilo

dell'irragionevole individuazione dei soggetti, favoriti solo in

virtù del rapporto di parentela e non in base a ragioni

assistenziali. In secondo luogo, ritiene il rimettente che la norma

censurata, in combinato disposto con gli artt. 467 e 468 del codice

civile, si porrebbe altresì in contrasto con i medesimi parametri

costituzionali, là dove, menzionando soltanto i soggetti

"superstiti", esclude implicitamente i discendenti del collaterale

premorto dall'acquisto iure rapresentationis del diritto

all'indennità di servizio. Posto infatti che tale indennità,

rispetto ai collaterali non viventi a carico del dipendente deceduto,

non ha natura diversa dagli altri diritti patrimoniali caduti in

successione, e viene acquisita non già per ragioni assistenziali

bensì per quelle che sottendono l'istituto della successione

legittima. Secondo il giudice a quo, sono pertanto illogiche ed

ingiustificate, da un lato, la discriminazione tra il collaterale

"superstite", che acquista il beneficio, e il discendente del

collaterale premorto, che ne viene escluso (nonostante che entrambi i

soggetti, in virtù delle norme generali in materia di

rappresentazione, si trovino nel medesimo rapporto di parentela col

defunto) e, dall'altro lato, la previsione di attribuzioni

successorie "speciali o anomale" senza che ricorrano inderogabili

esigenze di solidarietà familiare, ovvero di carattere sociale o

assistenziale, che si risolvono in un'irrazionale restrizione del

negozio testamentario. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (come

modificato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 115 del 1979,

n. 821 del 1988, n. 471 del 1989 e n. 319 del 1991), in combinato

disposto con l'art. 457 del codice civile, "nella parte in cui

pospone l'erede testamentario ai collaterali del lavoratore deceduto,

senza alcuna condizione o limitazione, nell'acquisto dell'indennità

premio di servizio nella forma indiretta".

Secondo il rimettente, la denunciata norma si pone in contrasto con

l'art. 3 Cost., là dove prevede un'ingiustificata deroga ai

princìpi generali della successione mortis causa sotto il profilo

dell'irragionevole individuazione dei soggetti favoriti, operata non

in base a finalità assistenziali ma solo in ragione del rapporto di

parentela, e con l'art. 42, ultimo comma, Cost., nella parte in cui

esclude la disponibilità per testamento di un diritto soggettivo del

de cuius già facente parte del suo patrimonio.

In via subordinata, il dubbio di costituzionalità investe lo

stesso art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in

combinato disposto con gli artt. 467 e 468 del codice civile, "nella

parte in cui esclude il diritto di rappresentazione dei discendenti

del collaterale premorto dall'acquisto della predetta indennità". A

giudizio del rimettente, la norma verrebbe a vulnerare gli stessi

parametri sopra evocati, per l'irrazionale discriminazione tra il

collaterale superstite, che acquista il beneficio, e il discendente

del collaterale premorto, che ne viene escluso, nonostante che

entrambi i soggetti si trovino nel medesimo rapporto di parentela col

defunto, nonché per l'irrazionale restrizione del negozio

testamentario, mediante la previsione di attribuzioni successorie

"speciali o anomale" senza che ricorrano inderogabili esigenze di

solidarietà familiare ovvero di carattere sociale o assistenziale.

2. - La questione principale è fondata.

2.1. - L'estensione del diritto all'erogazione dell'indennità

premio di servizio nella forma indiretta ai collaterali dell'iscritto

all'INADEL, a prescindere dalla condizione della loro inabilità a

proficuo lavoro, della nullatenenza e della vivenza a carico

dell'iscritto stesso - operata dalla Corte con la sentenza n. 821 del

1988 - va temporalmente collocata nel contesto del graduale processo

di equiparazione di tale particolare sistema successorio a quello,

analogo nella struttura e nelle finalità, riguardante l'indennità

di buonuscita dei dipendenti statali. All'affermazione dell'essere

venuta meno una razionale e adeguata giustificazione della differente

disciplina, in parte qua dei due trattamenti, era conseguita la

dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle suddette

limitazioni alla successibilità dei collaterali sancite dalla

sentenza n. 115 del 1979, che a sua volta aveva ampliato le

originarie categorie di superstiti menzionate nelle lettere a) e b)

della norma censurata, includendovi appunto i collaterali del de

cuius ma nella forma condizionata connessa all'assolvimento della

precipua "funzione previdenziale ed assistenziale" dell'indennità

premio di servizio, ritenuta equivalente all'indennità di buonuscita

(v. anche sentenza n. 110 del 1981).

2.2. - L'inquadramento sistematico di tale peculiare vocazione,

risultante dai menzionati interventi di questa Corte sulla norma in

esame, ha tuttavia subìto una complessiva radicale evoluzione che ha

portato la Corte stessa dapprima ad ampliare ulteriormente le

categorie dei superstiti, ricomprendendovi anche gli eredi

testamentari e quelli legittimi, fatta comunque salva la preminente

tutela dei soggetti chiamati ope legis i quali, "per essere integrati

nel nucleo familiare del dipendente, ricevevano sostentamento dalla

retribuzione che egli percepiva, e che per la di lui morte sono

rimasti privi in tutto o in parte del sostentamento (sentenze n. 471

del 1989 e n. 319 del 1991); e, in seguito, ad esplicitare il

superamento della iniziale affermazione del carattere meramente

previdenziale delle indennità di fine servizio dei pubblici

dipendenti, già contenuto in nuce nelle sentenze da ultimo

richiamate, riconoscendo al generale complesso dei trattamenti di

fine rapporto nel settore pubblico - in stretta analogia con quelli

del settore privato - l'essenziale natura di retribuzione differita,

pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze

n. 243 e n. 99 del 1993). In tal modo, peraltro, sostanzialmente

venivano anticipate le linee direttrici della riforma introdotta

dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, il cui art. 2, comma 5, ha

disposto che "per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine

servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto

previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di

trattamento di fine rapporto".

2.3. - Tali indennità, dunque, costituiscono ormai una porzione

del compenso dovuto per il lavoro prestato, la corresponsione del

quale viene differita - appunto in funzione previdenziale - onde

agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono

insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione: spiegandosi,

con ciò, perché esse, nel caso di decesso del lavoratore in

servizio, facciano già parte integrante del suo patrimonio. In

conformità a quanto da ultimo sottolineato nella sentenza n. 106

del 1996 da questa Corte (allora chiamata soltanto ad estendere la

previsione della successibilità per testamento o ex lege

nell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente statale

deceduto in servizio), va pertanto ribadito che la forma di

devoluzione anomala dell'indennità - attribuita, in deroga ai

princìpi generali della successione mortis causa esclusivamente a

favore di determinati soggetti - può trovare razionale fondamento e

giustificazione nella richiamata concorrente funzione previdenziale

del trattamento stesso, solo in considerazione del fatto che come

destinatarie di questo siano indicate persone integrate nel nucleo

familiare del de cuius dalla retribuzione del quale esse ricevevano

un sostentamento, venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua

morte. Essendo altrimenti chiaro che, in assenza di tali soggetti - a

favore dei quali opera una riserva legale di destinazione - perde

qualunque rilevanza la suddetta concorrente funzione previdenziale,

espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva

dell'indennità stessa, la cui devoluzione non può che essere

soggetta alle normali regole successorie.

2.4. - La preferenza accordata dalla norma in esame alla posizione

del collaterale non vivente a carico del de cuius rispetto a quella

dell'erede testamentario, determina pertanto l'irrazionale previsione

di una vocazione anomala, la quale non trova fondamento nelle

menzionate specifiche esigenze di solidarietà familiare che, sole,

possono giustificare la deviazione dai generali princìpi codicistici

in materia.

L'affermata connotazione unitaria, per natura e per funzione, delle

varie categorie di indennità di fine rapporto - pur se governate da

diversi meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli

trattamenti - consente peraltro a questa Corte di mutuare la

disciplina dettata per i lavoratori privati dall'art. 2122 del codice

civile e, quindi, di dichiarare l'illegittimità costituzionale - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - della denunciata norma,

nella parte in cui prevede che, in mancanza delle persone indicate

nella norma stessa, i collaterali non viventi a carico del de cuius

siano preferiti agli eredi testamentari ovvero agli eredi legittimi

senza osservare le normali regole delle successioni legittime di cui

al titolo II del libro secondo del codice civile. Restano così

assorbiti, tanto i profili legati all'altro parametro evocato dal

rimettente (art. 42 Cost.), quanto la questione sollevata in via

subordinata onde censurare la stessa norma (in combinato disposto con

gli articoli 467 e 468 cod. civ.) nella parte in cui escluderebbe

dalla devoluzione mortis causa il diritto di rappresentazione dei

discendenti del collaterale premorto.

2.5. - La generale portata di questa pronuncia non può non

investire anche la omologa disposizione contenuta nell'art. 5, primo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato), come sostituito dall'art. 7 della legge 29

aprile 1976, n. 177, la cui disciplina ebbe a fungere da tertium

comparationis per la parificazione del trattamento degli aventi causa

dei dipendenti degli enti locali a quello dei dipendenti statali

(sentenza n. 821 del 1988). In via conseguenziale, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si deve quindi - sulla

base delle stesse considerazioni svolte in ordine all'ingiustificata

previsione di vocazioni anomale prive di un razionale fondamento

legato alla prioritaria tutela di esigenze di solidarietà familiare

- dichiarare l'illegittimità costituzionale di detta norma, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede che, in caso di morte del dipendente statale in attività di

servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe

spettata al dipendente, competa, in mancanza degli altri soggetti

indicati nella norma medesima, ai fratelli ed alle sorelle del de

cuius soltanto a condizione che questi vivessero a suo carico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui

prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali

non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi

testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi;

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),

come sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella

parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente

statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa,

nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle

sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a

carico di lui.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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