Art. 336-bis c.c. — Ascolto del minore
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
1 pronuncia che riguarda l’art. 336-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l' ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).
Art. 336-bis c.c. · Art. 315-bis c.c. · Art. 330 c.c. · Art. 333 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 2014 al 28 febbraio 2023. 155 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto e' in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
tolto: L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
tolto: Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale e' descritto il contegno del minore, ovvero e' effettuata registrazione audio video.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art336bis · fonte del testo
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