Legge sull’adozione

Art. 9 adozione

Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. tolto: 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata … periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art9 · fonte del testo

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