Codice penale

Art. 34 c.p. — Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

[1]La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilita' genitoriale.

[2]La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilita' genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. 368

[3]La decadenza dalla responsabilita' genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilita' genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

[4]La sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

[5]Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

368

La Corte costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilita' genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, anziche' la possibilita' per il giudice di disporla".

Testo vigente dal 24 aprile 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 55/2025

    Ha colpito questo articolo
    22 aprile 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., l’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Assume al riguardo rilevanza decisiva la progressiva emersione, anche in questo ramo dell’ordinamento, della centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei princìpi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria, cosicché il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli in tutte quelle ipotesi in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto. La disposizione censurata dal Tribunale di Siena, sez. penale, pone invece l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi. Resta affidata alla prudente considerazione del legislatore se il giudice penale sia l’autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all’interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni. (Precedenti: S. 102/2020 - mass. 43101; S. 7/2013 - mass. 36883; S. 31/2012 - mass. 36092).

    Art. 34 c.p. · Art. 572 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 102/2020

    Illegittimità dichiarata
    29 maggio 2020

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost., nonché all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo - dell'art. 34 cod. pen., che stabilisce, al secondo comma, che la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale opera come conseguenza automatica della condanna per delitti commessi con abuso della medesima responsabilità. Rispetto agli scopi perseguiti dal rimettente - eliminare l'automatismo nell' an della pena accessoria indicata con riferimento al solo delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero - l'estensione del sindacato di costituzionalità all'art. 34, secondo comma, cod. pen. è, per un verso, inutile, posto che l'art. 574- bis , terzo comma, cod. pen. si atteggia a lex specialis e, per l'altro, eccedente, dal momento che l'art. 34 si applica alla generalità dei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, dei quali non si occupa - né potrebbe occuparsi - l'ordinanza di rimessione. Difettano, inoltre, di rilevanza le questioni concernenti il quantum della pena accessoria, non avendo la ricorrente articolato motivi di ricorso sulla durata della sanzione ma solo sull' an della sua applicazione.

    Art. 574-bis c.p. · Art. 34 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (art. 34). La Commissione parlamentare propose di aggiungere a questa disposizione la riserva: «salvo che il giudice disponga diversamente». Questa proposta, però, equivale a rendere facoltativa la pena accessoria, il che, come ho già avuto occasione di notare, è contrario al sistema. La stessa Commissione, inoltre, vorrebbe che nel codice penale fossero stabilite «misure atte a far conoscere ai terzi le condizioni della capacità giuridica del colpevole». Ma a ciò aveva già provveduto l'articolo 598 del progetto definitivo del codice di procedura penale.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 21

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 2014 al 24 aprile 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilita' genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, anziche' la possibilita' per il giudice di disporla".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art34 · fonte del testo

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