Art. 34 c.p. — Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa
[1]La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilita' genitoriale.
[2]La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilita' genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. 368
[3]La decadenza dalla responsabilita' genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilita' genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
[4]La sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale importa anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
[5]Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
368La Corte costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 23/4/2025, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilita' genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, anziche' la possibilita' per il giudice di disporla".
Testo vigente dal 24 aprile 2025
