Codice civile

Art. 332 c.c.

[1]Reintegrazione nella ((responsabilita' genitoriale)).

[2]Il giudice puo' reintegrare nella ((responsabilita' genitoriale)) il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale.

Il giudice puo' reintegrare nella tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art332 · fonte del testo

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