Codice civile

Art. 274 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1965 al 16 dicembre 1971. Leggi il testo vigente →

[1]L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

[2]Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti personalmente, qualora compaiano, e assunte le informazioni del caso. Il decreto non e' soggetto a reclamo. 7

[3]L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. 7

[4]Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonche' per la parte in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione" e, "sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti".

Testo in vigore dal 18 luglio 1965 al 16 dicembre 1971

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 274 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27341/2025

    13 ottobre 2025

    In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, quando vi è stata una statuizione di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui non è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormai esaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalità n. 50 del 2006 della Corte cost. e il giudicato di inammissibilità dell'azione per improponibilità della domanda, per essere decaduto l'attore, preclude la riproposizione dell'azione; quando, invece, vi è stata una statuizione di ammissibilità della domanda, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui è seguito il giudizio di merito, il rapporto non può dirsi esaurito e, quindi, sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 274 c.p.c. e, comunque, le statuizioni espresse, ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'azione non possono vincolare il giudice del merito, così da precluderne un nuovo esame.

    Art. 274 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 50/2006

    Ha colpito questo articolo
    10 febbraio 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 274 cod. civ., che prevede e regola una preliminare delibazione di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale. L'evoluzione della disciplina procedimentale del giudizio di ammissibilità - segnata, tra l'altro, dalla previsione, nel nuovo testo dell'art. 274 cod. civ. introdotto dalla legge 23 novembre 1971, n. 1074, a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale n. 70 del 1965, dell'obbligo di contraddittorio tra gli interessati, dell'obbligo di motivazione del decreto del tribunale sulla domanda di ammissibilità, nonché della reclamabilità del decreto alla corte d'appello; dalla riconosciuta ammissibilità, ad opera della Corte di legittimità, del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; dalla ritenuta sufficienza (sent. n. 216 del 1997 della Corte costituzionale), ai fini dell'ammissibilità dell'azione, dell'esistenza di elementi anche di tipo presuntivo idonei a far apparire l'azione verosimile; dalla valutazione, costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione, delle «specifiche circostanze» che la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sostituito agli «indizi» di cui al testo originario dell'art. 274 cod. civ., quali elementi la cui sussistenza è richiesta ai fini del giudizio di ammissibilità, alla stregua di criteri di verosimiglianza e non di certezza, ritenendosi sufficiente che la dichiarazione della madre sia supportata da un fumus boni iuris - ha, infatti, totalmente vanificato la funzione in vista della quale tale procedimento era stato originariamente previsto dal legislatore, e cioè la protezione del convenuto da iniziative «temerarie e vessatorie» perseguita attraverso la sommarietà e la segretezza della cognizione, devoluta in questa fase all'organo giudicante. Il meccanismo processuale di cui alla norma impugnata si presta, invece, ad incentivare strumentalizzazioni, oltre che da parte del convenuto, anche da parte dello stesso attore che, attraverso una accurata programmazione della produzione probatoria, è in grado di assicurarsi, non essendo il provvedimento di inammissibilità suscettibile di passare in giudicato, una reiterabilità, a tempo indeterminato, della istanza di riconoscimento, con la conseguenza che, proprio a fronte di iniziative effettivamente vessatorie, il convenuto potrebbe non esserne mai definitivamente al riparo. L'intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma fa sì che il giudizio di ammissibilità ex art. 274 cod. civ. si risolva in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica; da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del precetto (art. 111, secondo comma, Cost.) sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione. - Illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 274, secondo comma, cod. civ., nel testo originario, nella parte in cui disponeva che la decisione avesse luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, e per la parte in cui escludeva la necessità del contraddittorio e dell'assistenza dei difensori, nonché del terzo comma dell'art. 274, per la parte in cui disponeva la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti: sentenza n. 70/1965. - Illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore: sentenza n. 341/1990. - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, dell'esistenza di elementi anche di tipo presuntivo idonei a far apparire l'azione verosimile, sul rilievo che il procedimento è ispirato a due finalità concorrenti e non in contrasto fra loro, posto com'è a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non ne pregiudichi la formazione e lo sviluppo della personalità: sentenza n. 216/1997.

    Art. 274 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 341/1990

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 1990

    Non è più giustificabile - alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili - una volta trasferita (art. 38 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) al tribunale per i minorenni la competenza a giudicare dell'azione di reclamo della paternità o maternità naturale proposta nell'interesse dei minori di età, la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilità di esplicare anche in questa ipotesi la sua funzione isituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternità o una maternità che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio, quando analogo controllo è invece previsto nell'ipotesi in certo senso inversa di conflitto di cui al comma quarto dell'art. 250 cod. civ., allorché cioè il genitore che ha già riconosciuto il figlio si opponga al riconoscimento dell'altro giudicandolo non conveniente all'interesse del minore. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (nonché con il principio di razionalità, essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori) - l'art. 274, comma primo, stesso codice, nella parte in cui, ove si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che la detta azione di reclamo promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo ove ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore.

    Art. 274 c.c. · Art. 273 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 70/1965

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 1965

    L'art. 274 Cod. civ., che prevede un giudizio di delibazione della domanda intesa a ottonere la dichiarazione giudiziale di paternità, rientra tra i limiti dell'ultimo comma dell'art. 30 cost. ma, mentre non contrasta ne' con tale norma costituzionale ne' con il primo comma dell'art. 24 Cost., poiché la decisione in camera di consiglio non fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa essere riproposta, tuttavia il relativo procedimento è vincolato al rispetto del diritto della difesa delle parti, garantito dal secondo comma dello stesso art. 24 Cost. e l'art. 274 Cod. civ. contrasta con esso sia per l'incompleta garanzia del contraddittorio, sia per la esclusione della assistenza del difensore, sia per la segretezza della inchiesta sommaria, sia per la impugnabilità del decreto del Tribunale. Di conseguenza, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 Cost., l'art. 274 del C.C. è illegittimo costituzionalmente per la parte del secondo comma in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori; per la parte del terzo comma in cui dispone la segretezza della inchiesta nei confronti delle parti.

    Art. 274 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 275 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonche' per la parte in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione" e, "sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art274 · fonte del testo

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