Corte costituzionale

Ordinanza n. 814/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1987 dalla Corte di

cassazione sul ricorso preposto da Seguino Francesco contro Di Matteo

Sara, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale

dell'anno 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel ricorso tra Seguino

Francesco e Di Matteo Sara, avverso decreto della Corte d'appello di

Napoli di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di

paternità, ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 aprile 1987,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2

e 30 Cost., dell'art. 274 cod.civ., come modificato dalla legge 19

maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia;

che, ad avviso del giudice a quo, il suddetto art. 274 cod.

civ., recante la disciplina del giudizio preliminare di

ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità

e maternità, sarebbe in contrasto con i precetti costituzionali

sopra indicati perché limiterebbe il diritto costituzionalmente

garantito di colui che vuole ottenere tale dichiarazione, senza che

detto limite sia giustificato dalla tutela dei fondamentali diritti

della persona in ordine ai pericoli di una persecuzione in giudizio

temeraria e vessatoria, e perché lederebbe, per il modo con il quale

la norma opera nell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona

(ciò in base al rilievo che il giudizio preliminare ha ormai perduto

le sue originarie caratteristiche di segretezza, e che la domanda è

riproponibile senza limiti di tempo).

Che davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti,

né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con la sentenza n. 621 del 1987, questa Corte ha

dichiarato l'inammissibilità di identica questione, affermando che

"le censure si risolvono in una critica, se non del dosaggio dei

valori costituzionali operato da questa Corte" con la precedente

decisione n. 70 del 1965, "della scelta adottata dal legislatore,

scelta costituente espressione della insindacabile discrezionalità

del legislatore medesimo";

che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o

motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la

decisione n. 621 del 1987;

che sulla base delle richiamate considerazioni va pertanto

dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., in riferimento

agli artt. 2 e 30 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:814 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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