Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/1965 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275

del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1964

dal Tribunale di Milano sulla domanda per dichiarazione di paternità

naturale proposta da Occhi Ultimina, iscritta al n. 192 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 26 del 30 gennaio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora Ultimina Occhi, con ricorso in data 22 settembre 1964,

chiedeva al Tribunale di Milano di essere autorizzata a promuovere il

giudizio di riconoscimento giudiziale di paternità a favore del

proprio figlio minorenne Adriano Occhi.

Il Tribunale adito, con ordinanza 30 settembre 1964, sollevava

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 e

275 del Codice civile, in relazione agli artt. 24, 30 e 111 della

Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del

30 gennaio 1965, n. 26.

La causa è stata decisa in camera di consiglio, ai sensi degli

artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, non

essendosi costituite le parti. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del

Codice civile, proposta all'esame della Corte, si basa sull'art. 30

della Costituzione, il quale, com'è noto, dopo aver affermato nel

terzo comma: "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni

tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della

famiglia legittima", aggiunge nell'ultimo comma: "La legge detta le

norme e i limiti per la ricerca della paternità".

È chiaro che la ricerca della paternità viene così considerata

come una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori

del matrimonio, e, come tale, è fatta oggetto di garanzia

costituzionale.

La stessa norma costituzionale, però, stabilisce che la legge

ordinaria, nel disciplinare la materia, pone i limiti per la detta

ricerca: limiti che potranno derivare dall'esigenza, affermata nel

terzo comma dell'art. 30, di far sì che la tutela dei figli nati fuori

del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima,

e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto delicata, i

fondamentali diritti della persona, tutelati anch'essi dalla

Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e

vessatoria.

Accertare se, nello stabilire questi limiti, la legge ordinaria

(nel caso presente, l'art. 274 del Codice civile) abbia violato alcuni

principi sanciti dalla Costituzione forma oggetto del giudizio di

legittimità costituzionale.

2. - La previsione legislativa, contenuta nell'art. 274 del Codice

civile, di un giudizio di delibazione della domanda intesa a ottenere

la dichiarazione giudiziale di paternità, rientra in quella

predisposizione di limiti che, in relazione alla particolarità della

materia, la stessa Costituzione ha attribuito alla legge ordinaria.

A giudizio della Corte, essa non contrasta col principio che tutti

possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24,

primo comma, della Costituzione), né col riconoscimento del diritto di

azione per la ricerca della paternità, contenuto nell'art. 30, ultimo

comma, della Costituzione, in quanto, come i lavori preparatori del

Codice civile e la giurisprudenza hanno concordemente precisato, la

decisione in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda non

fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa

essere riproposta.

Ma anche in questi suoi limitati effetti, il procedimento di cui

trattasi è vincolato al rispetto del diritto di difesa delle parti,

garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Con questo diritto contrastano, invece, alcune modalità del

procedimento, stabilite dal secondo e terzo comma dell'art. 274.

In primo luogo, contrasta con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione l'incompleta garanzia del contraddittorio. È vero che è

prevista la personale audizione delle parti, qualora compaiano, e la

nomina di un curatore speciale, in caso di incapaci; ma alla

comparizione delle parti non sono assicurate adeguate garanzie, anche

perché è esclusa l'assistenza del difensore, che pur sarebbe

richiesta dalla particolare complessità che spesso presentano i casi

di cui trattasi.

Inoltre, il diritto di difesa è violato dalla segretezza della

inchiesta sommaria. È fuori dubbio che la delicatezza della materia

richiede che sia esclusa la pubblicità del procedimento e che sia

assistito da ogni cautela l'esercizio del potere d'inchiesta da parte

dell'autorità giudiziaria; ma il mantenere totalmente segreta

l'inchiesta e i suoi risultati nei confronti delle parti limita

l'attività processuale di questo ed esclude il contraddittorio proprio

in relazione all'accertamento di quei fatti, da cui può dipendere

l'ulteriore esercizio dell'azione garantita dalla Costituzione. E in

contrapposta ma analoga situazione di svantaggio viene, ovviamente, a

trovarsi la parte contro la quale il ricorso è stato prodotto.

È vero che, come si è ricordato e come si legge nella relazione al

Codice civile, dato che la decisione non forma giudicato, l'istanza

potrà essere sempre ripresentata sulla base di nuovi elementi; ma la

violazione del diritto di difesa sta proprio nel porre l'interessato

nella necessità di dare inizio a un nuovo procedimento e di dover

proporre nuovi elementi all'esame del magistrato, senza sapere perché

non furono riconosciuti indizi di fondatezza negli elementi già

addotti.

Ulteriore violazione del diritto di difesa deriva dalla non

impugnabilità del decreto emesso dal Tribunale in camera di consiglio.

Si può qui prescindere da ogni discussione sulla natura del

procedimento in esame e dell'atto che lo conclude, anche perché la

norma dell'art. 274, che non richiede la motivazione del decreto e lo

dichiara non soggetto a reclamo, deroga alle norme comuni ai

procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 739 del Codice di

procedura civile). Ma è comunque manifestamente in contrasto col

diritto di difesa il non poter interloquire sui motivi di un

provvedimento, da cui dipende l'ulteriore svolgimento del processo, e

non poter proporre contro di esso alcun gravame.

Va anche qui ricordato che la giurisprudenza ha attenuato la

portata della norma in esame, interpretandola nel senso di ammettere

l'impugnativa quando il decreto sia incorso in violazione di diritto o

sia andato oltre l'esame preliminare della richiesta; ma, mentre questo

atteggiamento della giurisprudenza è esso stesso un indizio della

particolare gravità della norma, resta il fatto che è proprio

l'insindacabilità del provvedimento emesso in base ad una valutazione

puramente delibatoria degli indizi che contrasta con le garanzie che la

Costituzione ha voluto assicurare al diritto di difesa, in ogni stato e

grado del procedimento giudiziario.

Le esposte considerazioni, mentre portano a ritenere la

illegittimità costituzionale di quelle parti dell'art. 274, commi

secondo e terzo, del Codice civile, che, come si è visto, contrastano

col secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, rendono superfluo

l'esame della questione di legittimità costituzionale in relazione

all'art. 111 della Costituzione.

Sarà cura del legislatore provvedere, in conformità ai principi

costituzionali qui indicati, a una integrazione della disciplina del

procedimento che ha formato oggetto della presente decisione, per il

quale intanto varranno, in quanto applicabili, le disposizioni comuni

ai procedimenti in camera di consiglio.

3. - Dal riconoscimento che la previsione di un giudizio di

delibazione della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità

non è, per se stessa, in contrasto con la Costituzione, deriva che non

può considerarsi fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 275 del Codice civile.

La previsione di una pena pecuniaria, ivi contenuta, non impedisce

l'esercizio dell'azione, mentre costituisce una remora, che trova

giustificazione in quei limiti, di cui la Costituzione ha demandato la

determinazione alla legge ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la

decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a

reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la

decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei

difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione;

dichiara, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art.

274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza

dell'inchiesta anche nei confronti delle parti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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