Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1972

dal tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Pichel

Fiorella e Bernasconi Ettore, iscritta al n. 121 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del

10 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio civile, promosso da Fiorella Pichel per la

dichiarazione giudiziale della paternità di Ettore Bernasconi nei

confronti di Fabio Pichel, - l'adito tribunale di Como - dovendo

pronunziare sull'eccezione (del convenuto Bernasconi) di

"improcedibilità dell'azione per nullità del decreto di

ammissibilità emesso senza il rispetto del contraddittorio" - con

ordinanza 17 febbraio 1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non

manifesta infondatezza, ha sollevato, di ufficio, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile - che,

appunto, prevede il giudizio di delibazione sulla domanda volta ad

ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità - e,

conseguentemente, dell'art. 275 del codice civile, contenente la

previsione di sanzione per il caso dell'inammissibilità.

Ha indicato a parametri gli artt. 24 e 30, ultima parte, della

Costituzione e ne ha motivato la prospettata violazione in base alla

considerazione:

a) che il limite alla ricerca della paternità previsto dall'art.

274 impugnato, siccome di natura processuale, confliggerebbe con il

principio della libertà dell'esercizio dell'azione (art. 24 Cost.),

essendo, inoltre, incompatibile con la previsione dell'ultimo comma

dell'art. 30 della Costituzione;

b) che la "necessarietà del contraddittorio, necessità della

motivazione, reclamabilità del provvedimento" ecc. - quali affermate

dalla Corte nella sentenza n. 70 del 1965 (dichiarativa

dell'illegittimità soltanto parziale dell'art. 274 cit.) -

implicherebbero, ormai, al di là di ogni ragionevole dubbio, la natura

giurisdizionale e contenziosa del giudizio di delibazione; laddove solo

il presupposto che il procedimento stesso avesse, invece, natura di

"volontaria giurisdizione" aveva sorretto, nella motivazione della

sentenza del 1965 citata, la conclusione della legittimità (con i

correttivi anzidetti) del procedimento in questione;

c) che risulterebbe, infine, sacrificato il "diritto di difesa" -

nell'ambito, appunto, della fase delibativa ex art. 274 del codice

civile - in ragione della "sommarietà" del procedimento.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, l'ordinanza

de qua ed aperto il giudizio innanzi alla Corte costituzionale, nessuna

delle parti si è in questo costituita. Considerato in diritto :

1. - Posto che la Corte si è già pronunciata sulla legittimità

costituzionale del giudizio di delibazione ex art. 274 cod. civ. -

ritenendo (con la ricordata sentenza n. 70 del 1965) che esso, tra

l'altro, assolve all'esigenza di "salvaguardare, in materia tanto

delicata, i fondamentali diritti della persona dai pericoli di una

persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria" - è da vedere se

l'ordinanza di rinvio, nel riproporre il dubbio di legittimità del

procedimento sopra indicato, adduca, in concreto, nuovi argomenti od,

invece, si risolva in una mera richiesta di riesame.

Ora, per quanto attiene al primo ordine di rilievi svolti dal

giudice a quo, deve, senz'altro, escludersene ogni carattere di

novità, in quanto l'affermazione che il giudizio di delibazione

concreti un limite processuale alla ricerca della paternità, non

consentito dall'art. 30, ultimo comma, della Costituzione ed, inoltre,

confliggente con il principio di libertà dell'azione, non va al di là

di una (immotivata) critica alla sentenza n. 70 del 1965 citata. La

quale, sul punto, ha, in effetti, già in contrario ritenuto che la

previsione legislativa contenuta nell'art. 274 cod. civ. "non contrasta

con il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei

propri diritti, né col riconoscimento del diritto di azione per la

ricerca della paternità contenuto nell'art. 30 della Costituzione".

2. - Resta, pertanto, da vedere della fondatezza del successivo

rilievo che, avendo, secondo il giudice a quo, la Corte "fondato il

giudizio di legittimità della norma sul presupposto che la procedura

ex art. 274 cod. civ. rientrasse tra quelle di volontaria

giurisdizione", la relativa statuizione rimarrebbe priva del suo

presupposto giustificativo, poiché la giurisprudenza ordinaria

sarebbe, ora, piuttosto orientata nel senso di ritenere la natura

contenziosa del procedimento in questione: e ciò proprio sulla base

degli interventi correttivi operati sull'art. 274 citato, dalla Corte

stessa con la sentenza n. 70 del 1965 più volte menzionata (poi

recepiti nella legge 23 novembre 1971, n. 1047, "Proroga dei termini

per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art. 274 cod.

civ."), in merito alla "necessarietà del contraddittorio, necessità

della motivazione, reclamabilità del provvedimento" ed eliminazione

del requisito della segretezza.

Il rilievo è privo di consistenza.

Che la Corte abbia fatto dipendere la legittimità del procedimento

ex art. 274 cod. civ. dalla sua natura di "volontaria giurisdizione" è

affermazione certamente inesatta: in quanto, invece, nella sentenza

anzidetta, la Corte ha espressamente precisato di poter, in effetti,

"prescindere dalla natura del procedimento".

In realtà, il punto cardine della sentenza n. 70 del 1965 - per

cui, dati gli imposti requisiti (contraddittorio, motivazione del

provvedimento ecc.), si ritenne di mantenere in vigore il procedimento

delibativo in questione - è chiaramente rappresentato dalla

considerazione della "riproponibilità", in ogni caso, "in base a nuovi

elementi", della domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale

di paternità.

Ora, tale "riproponibilità" per novità degli elementi offerti non

è punto contraddetta dalla giurisprudenza ordinaria, anche quando,

dalla affermazione della natura contenziosa del giudizio di

delibazione, questa ritenga di inferire la formazione di un

"giudicato": che, in ogni caso, trovasi espresso come un "giudicato

limitato" o "giudicato sulle questioni di rito" o, comunque, "allo

stato degli atti".

Restano, quindi, senz'altro ferme le considerazioni a suo tempo

svolte dalla Corte.

3. - Né, a superare la conclusione che da tali considerazioni è

stata tratta, vale l'ultimo rilievo dell'ordinanza di rinvio, in merito

alla assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione, per la

"sommarietà" del procedimento delibativo.

Il vero è, infatti, che i cennati requisiti di "contraddittorio",

"reclamabilità del provvedimento" e "riproponibilità della domanda in

base ad elementi nuovi" costituiscono altrettanti canali attraverso i

quali il "diritto di difesa" ha modo di trovare ingresso e sviluppo nel

giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., sia pur compatibilmente con

la struttura peculiare del giudizio stesso e con le esigenze che questo

è volto a cautelare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 274 e 275 del codice civile, sollevata, dall'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 30, ultimo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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