Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274, primo e

secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Napoli, nel

procedimento civile vertente tra Candelmo Tommasina e Petito

Francesco, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di ammissibilità dell'azione per la

dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il tribunale per i

minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 14 novembre 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, primo e

secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non limita il

giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di

paternità e maternità naturale all'esame dell'interesse del minore.

Il giudice rimettente, dopo aver premesso che la ratio del giudizio

di ammissibilità in esame deve individuarsi nella necessità di

evitare che siano intentate azioni temerarie o ricattatorie nei

confronti della parte convenuta, osserva che la norma non è più

rispondente alla funzione cui essa è preordinata, in quanto le

attuali conoscenze scientifiche consentono di raggiungere la certezza

assoluta della paternità biologica. La previsione di una fase

preliminare di ammissibilità dell'azione, nella quale devono essere

acquisiti e valutati elementi probatori circa la sussistenza di

specifiche circostanze tali da far apparire giustificata l'azione

medesima, determina, ad avviso del tribunale rimettente, una

irragionevole limitazione del diritto dei minori ad ottenere il

riconoscimento, in quanto esso viene ad essere subordinato ad un

giudizio, nel quale si ha riguardo non unicamente all'interesse del

minore medesimo, bensì agli elementi di prova che le parti siano

state in grado di offrire e alla valutazione degli stessi, con

conseguente lesione dei principi costituzionali a tutela dei minori. Considerato in diritto

1. - Il tribunale per i minorenni di Napoli denuncia

l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo e secondo comma,

del codice civile, nella parte in cui non limita il giudizio di

ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o di

maternità naturale all'esame dell'interesse del minore.

Ad avviso del giudice a quo la suddetta norma sarebbe in contrasto

con gli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione, poiché, oltre a mancare

di razionalità, non essendo più rispondente alla funzione cui è

preordinata, limita il diritto dei minori ad ottenere il

riconoscimento, subordinandolo ad un preventivo giudizio basato su

valutazione di prove che non sempre le parti sono in grado di

offrire, anziché esclusivamente sull'esame dell'interesse dei minori

medesimi.

2. - La questione non è fondata.

Il tribunale rimettente solleva il dubbio che la previsione di una

fase preliminare di ammissibilità, così come oggi configurata,

determini una limitazione del diritto del minore al riconoscimento,

ritenendo che nel giudizio in esame debbano necessariamente

acquisirsi prove testimoniali o documentali di particolare

consistenza da porre a sostegno della declaratoria di ammissibilità,

tali da provocare grave pregiudizio nel caso di mancato assolvimento

al predetto onere.

La premessa interpretativa da cui muove il rimettente non sembra

però tener conto del consolidato orientamento della giurisprudenza

di legittimità, pur citato nell'ordinanza di rimessione, secondo il

quale, ai fini della pronuncia di ammissibilità dell'azione in

oggetto, non si richiede l'esistenza di prove aventi efficacia piena

e assoluta, ma è ritenuto sufficiente il concorso di elementi anche

di tipo presuntivo, che siano potenzialmente idonei "a far apparire

l'azione verosimile e non priva di fondamento" (Cass. 3 febbraio

1990, n. 737); tanto che, secondo la situazione concreta, la

pronuncia di ammissibilità può essere fondata anche sulle

affermazioni della parte ricorrente. Ancora si è affermato in

giurisprudenza che non vi è alcun obbligo per il giudice di assumere

le informazioni del caso, ove egli ritenga di pervenire ad una

declaratoria di ammissibilità in forza delle sole circostanze

dedotte.

L'applicazione giurisprudenziale della norma censurata esclude

quindi che da essa possa derivare il pregiudizio lamentato e di

conseguenza esclude ogni censura di incostituzionalità.

3. - In riferimento, poi, al profilo della pretesa irragionevolezza

della norma, che, ad avviso del rimettente, non sarebbe più

rispondente allo scopo cui è preordinata, onde il procedimento in

esame dovrebbe essere limitato alla mera valutazione dell'interesse

del minore al riconoscimento, questa Corte ha già avuto modo di

affermare che l'esame di tale interesse costituisce una componente

essenziale dell'oggetto del giudizio di ammissibilità, non

incompatibile con le ragioni di tutela del convenuto, cui è ispirata

la norma stessa, in quanto "la veridicità del preteso rapporto di

filiazione col convenuto, del quale il giudice deve in questa prima

fase controllare l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento

dell'interesse del minore" (sentenza n. 341 del 1990).

È quindi compito precipuo del tribunale per i minorenni, cui del

resto è stata attribuita la relativa specifica competenza,

verificare se la modifica dello status del minore risponda al suo

interesse e non sia per lui di pregiudizio; così come

contemporaneamente occorre anche verificare, sia pure con sommaria

delibazione, la verosimiglianza del preteso rapporto di filiazione,

dovendosi garantire il diritto del minore alla propria identità

(sentenza n. 112 del 1997).

Il procedimento in esame è ispirato pertanto a due finalità

concorrenti e non in contrasto tra loro, essendo posto a tutela non

solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e

ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta

nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non

pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità.

I profili di incostituzionalità dedotti dal giudice a quo sono,

per le indicate ragioni, insussistenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 274, primo e secondo comma, del codice civile, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione, dal

tribunale per i minorenni di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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