Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/1974

    Questione infondata
    22 maggio 1974

    Non è fondata - in riferimento agli artt. 30, ultimo comma e 24 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 cod. civ. (prevedente il giudizio di delibazione sulla domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità), 275 cod. civ. (contenente la previsione di sanzione per il caso dell'inammissibilità), inquantoché - come dalla Corte già rilevato con sentenza n. 70 del 1965 - la disciplina sopradetta "non contrasta con il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ne' con il riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternità". In particolare non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, in relazione alla "sommarietà" del procedimento delibativo: atteso che i requisiti del "contraddittorio", "reclamabilità del provvedimento" e "riproponibilità della domanda in base ad elementi nuovi" (derivanti dalla menzionata sentenza 1965 n. 70 e recepiti nella legge 23 novembre 1971 n. 1047 "Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art. 274 cod. civ." costituiscano altrettanti canali attraverso i quali il "diritto di difesa" ha modo di trovare ingresso e sviluppo nel giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., compatibilmente con la struttura peculiare del giudizio stesso e con le esigenze che questo è volto a cautelare.

    Art. 274 c.c. · Art. 275 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 70/1965

    Illegittimità dichiarata
    12 luglio 1965

    dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costitu…

    Art. 274 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 275 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 21 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, puo' condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art275 · fonte del testo

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