Codice civile

Art. 279 c.c.

[1]Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione.

[2]In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio ((nato fuori del matrimonio)) puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio ((nato fuori del matrimonio)) se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti ((a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.)).

[3]((L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.))

[4]L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la ((responsabilita' genitoriale)). 40

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa piu' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione".

L. 19 maggio 1975, n. 151

40

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 232, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita', nonche' alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore".

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/1974

    Ha colpito questo articolo
    8 maggio 1974

    Dall'intima complementarietà e coerenza che si riscontra nella normativa dell'art. 30 Cost. - espressa nei suoi commi maggiormente significativi - si desume che il costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giuridicamente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la maternità. Pertanto l'art. 279 cod. civ. è illegittimo nella parte in cui al figlio adulterino, nelle tre ipotesi dello stesso articolo, non riconosce, in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla istruzione ed educazione. Al tempo stesso, tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non può non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalità (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione). Cfr.: sent. n. 118 del 1973.

    Art. 279 c.c. · Art. 260 c.c. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/1974

    Questione infondata
    8 maggio 1974

    Non è fondata, in relazione all'art. 30 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, in rapporto all'art. 278 dello stesso codice, esclude che possano svolgersi, al fine di ottenere gli alimenti, indagini sulla paternità al di fuori dei casi espressamente indicati dalla norma. Dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'articolo 30 della Costituzione non discende immediatamente e direttamente la possibilità giuridica per il figlio adulterino per il quale non ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternità, sia pure all'effetto di ottenere dal preteso padre il mantenimento o almeno gli alimenti. Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30 della Costituzione, non sembra che il dovere diritto dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in maniera illimitata e indiscriminata. Il relativo diritto non è attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioè come effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio. Dal Costituente si è voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali che possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la maternità. In tal modo, si è innovato nei confronti del sistema in quanto si è data la possibilità giuridica ai figli, nei casi e per l'ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si è andati oltre. Il primo comma dell'art. 30 della Costituzione non ricollega direttamente ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del diritto al mantenimento dei figli naturali: ciò per altro risulta comprovato coordinando il detto primo comma con quanto disposto dal successivo quarto comma dello stesso articolo.

    Art. 278 c.c. · Art. 30 cost. · Art. 279 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 279, che riguarda l'azione spettante al figlio naturale per ottenere gli alimenti, a proposito della dichiarazione scritta del genitore, è stata usata una formulazione in tutto conforme a quella usata per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269, n. 2), eliminandosi così una diversità di dizione, che non aveva alcuna giustificazione. Della legittimazione dei figli naturali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 152

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 4 parole tolte, 32 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione.

In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio tolto: naturale aggiunto: nato fuori del matrimonio puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio tolto: naturale aggiunto: nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimentitolto: . aggiunto: a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno..

L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo tolto: 274 aggiunto: 251.

L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art279 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari