Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1990 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 274 del

codice civile in relazione all'art. 316 dello stesso codice, promosso

con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Tribunale per i

minorenni di Ancona nel procedimento per dichiarazione di paternità

naturale instaurato da Michelangeli Laura nell'interesse del figlio

minore Michelangeli Flavio, iscritta al n. 165 del registro ordinanza

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento instaurato da L.M., per essere

ammessa, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., a promuovere l'azione per

la dichiarazione giudiziale di paternità nell'interesse del figlio

minore, il Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza del 30

novembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

273 e 274 cod. civ. "nella parte in cui non prevedono, nel caso di

azione proposta dal genitore che esercita la potestà prevista

dall'art. 316 cod. civ. nell'interesse del figlio infrasedicenne,

che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di

paternità o maternità".

Premesso che il significato dell'attribuzione della competenza al

Tribunale dei minorenni, disposta dall'art. 68 della legge 4 maggio

1983, n. 184, quando l'azione di cui all'art. 269 cod. civ. è

esercitata per conto di minori, non si esaurisce in quello di un

semplice spostamento di competenza, il giudice a quo lamenta che la

funzione di tutela dell'interesse dei minori, caratteristica di

questo giudice specializzato, non possa esplicarsi nel caso di cui si

controverte, a differenza di altri casi concernenti la costituzione

tardiva o la modificazione dello status del minore, quali il caso di

opposizione del genitore, che per primo ha riconosciuto il figlio, al

riconoscimento da parte dell'altro (art. 250, quarto comma), il caso

di esercizio dell'azione di dichiarazione della paternità o

maternità naturale da parte del tutore (art. 273, primo comma) e il

caso di domanda di legittimazione (art. 284).

Tale disparità di disciplina è ritenuta contraria al principio

di eguaglianza. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale dei minorenni di Ancona ritiene contrastanti con

l'art. 3 della Costituzione gli artt. 273 e 274 cod. civ. nella parte

in cui non prevedono, nel caso di azione proposta dal genitore che

esercita la potestà prevista dall'art. 316 per conto del figlio

infrasedicenne, che il giudice valuti l'interesse del minore alla

dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

2. - Diversamente da quanto sembra ritenere il giudice a quo, la

questione non può investire congiuntamente gli artt. 273 e 274 a

guisa di "combinato disposto". In realtà l'ordinanza propone due

questioni, una principale, l'altra subordinata. La prima prospetta

l'estensione al genitore del requisito dell'autorizzazione del

giudice, previsto dall'art. 273 nel caso di esercizio dell'azione da

parte del tutore. La seconda prospetta la valutazione dell'interesse

del minore, quando l'azione sia promossa dal genitore esercente la

potestà di cui all'art. 316, come un elemento del giudizio di

delibazione previsto dall'art. 274, impugnando il primo comma di

questo articolo in quanto non subordina l'ammissibilità dell'azione,

oltre che al concorso di specifiche circostanze tali da farla

apparire giustificata, anche alla condizione che ne sia valutata la

rispondenza all'interesse del minore.

L'articolazione nelle due questioni ora distinte risulta dalla

motivazione dell'ordinanza, là dove, dopo avere osservato che nel

caso del tutore la legge ritiene necessario un preventivo

apprezzamento dell'interesse del minore da parte dell'organo statuale

nella forma dell'autorizzazione, il giudice a quo afferma: "Orbene

non si comprende perché il genitore che esercita la potestà

prevista dall'art. 316 possa invece liberamente agire in giudizio e

la sua richiesta, neppure nella successiva fase di esame di

ammissibilità dell'azione, non debba essere valutata quale

corrispondente o meno all'interesse del minore".

3. - In ordine all'art. 273 la questione non è fondata. Che il

tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere

l'autorizzazione del giudice si giustifica in base alla regola

generale dell'art. 374 n. 5 cod. civ., secondo cui il tutore non può

promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli

espressamente indicati, mentre il genitore è in generale legittimato

ad agire senza bisogno di autorizzazione, tranne che per i giudizi

relativi agli atti per i quali è richiesta l'autorizzazione

dall'art. 320, terzo comma.

Nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del

minore da parte del giudice non può essere prospettata nella forma

di un atto (autorizzazione) integrativo della legittimazione ad

agire.

4. - La questione è fondata in ordine all'art. 274.

Dei vari termini di comparazione proposti dal giudice a quo la

Corte ritiene idoneo quello indicato nell'art. 250, quarto comma,

cod. civ. Da questa norma si argomenta che, se si tratta di minore

infrasedicenne, per il quale l'efficacia del riconoscimento non è

subordinata al suo assenso, la legge attribuisce un valore assoluto

all'interesse di accertamento dello stato di filiazione quando il

minore sia privo di status o il genitore che per primo lo ha

riconosciuto consenta al riconoscimento successivo da parte

dell'altro. In questi due casi, con una valutazione tipica, il

riconoscimento è reputato senz'altro conforme all'interesse del

minore. Quando invece insorga conflitto tra i genitori, in quanto il

genitore che ha già riconosciuto il figlio si oppone al

riconoscimento tardivo dell'altro giudicandolo non conveniente

all'interesse del minore, tale valutazione è assoggettata al

controllo del tribunale per i minorenni mediante un procedimento

contenzioso promosso dal genitore che a sua volta intende effettuare

il riconoscimento.

Analogo controllo non è previsto nell'ipotesi in certo senso

inversa di conflitto, in cui il genitore esercente la potestà sul

figlio ritiene conveniente al suo interesse anche il riconoscimento

dell'altro e, di fronte all'atteggiamento recalcitrante di questi,

decide di promuovere, per conto del minore, l'azione di reclamo della

paternità o maternità naturale. Fino al 1983 la diversità di

disciplina si poteva spiegare in considerazione della competenza

esclusiva del tribunale ordinario per l'azione di cui all'art. 269

cod. civ., cioè di un giudice inadatto a esprimere valutazioni del

tipo di quella in discorso. Ma, una volta trasferita la competenza al

tribunale per i minorenni quando l'azione sia proposta nell'interesse

di minori di età (art. 38 disp. att., modificato dall'art. 68 della

legge 4 maggio 1983, n. 184), non è più giustificabile, alla

stregua del principio di pari trattamento di casi simili, la

preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori,

della possibilità di esplicare anche in questa ipotesi la sua

funzione istituzionale valutando, ove sia in causa un minore

infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo

ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternità o una

maternità che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente

rispondente all'interesse del figlio o non rischi piuttosto di

pregiudicarne gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione

sociale. Siffatti inconvenienti non sempre e non interamente possono

essere evitati, dopo la costituzione dello status di filiazione, con

i provvedimenti previsti dall'art. 277, secondo comma, cod. civ.

Indipendentemente dal confronto con l'art. 250, quarto comma, la

norma impugnata appare contrastante anche col principio di

razionalità, essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che

nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30

Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.

5. - Non varrebbe obiettare che il procedimento preliminare di

delibazione sull'ammissibilità dell'azione è organizzato dall'art.

274 a tutela del convenuto contro azioni temerarie o ricattatorie. La

veridicità del preteso rapporto di filiazione col convenuto, del

quale il giudice deve in questa prima fase del giudizio controllare

l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento dell'interesse del

minore. Non vi è quindi alcun ostacolo di ordine logico, e tanto

meno tecnico, ad allargare il giudizio al controllo dell'altro

aspetto di tale interesse, cioè la convenienza al minore

dell'accertamento formale del rapporto di filiazione.

Del resto, questa integrazione del giudizio previsto dall'art. 274

si è già prodotta in pratica nel caso di azione esercitata dal

tutore. È da ritenere, infatti, che in virtù del citato art. 68

della legge n. 184 del 1983 il tribunale per i minorenni (e non più

il giudice tutelare) sia competente anche per l'autorizzazione

richiesta dall'art. 273, primo comma, con la conseguenza che il

procedimento autorizzativo viene assorbito nel giudizio di

delibazione di cui all'art. 274.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo

comma, cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore

infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore

esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal

giudice rispondente all'interesse del figlio;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 273, primo comma, cod. civ., sollevata dal Tribunale per i

minorenni di Ancona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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