Art. 2486 c.c. — Poteri degli amministratori

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[1]Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

[2]Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.

[3]Alla societa' a responsabilita' limitata non e' consentita l'emissione di obbligazioni.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2486 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5610/2026

    12 marzo 2026

    Gli effetti della causa di scioglimento della società si producono, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di accertamento degli amministratori, che ha valore costitutivo; ne consegue che, mentre nei rapporti tra società e amministratori - i quali, ai sensi dell'art. 2486, comma 1, c.c., sono tenuti, fin dal verificarsi della causa di scioglimento, a una gestione di tipo liquidatorio e conservativo - tale causa opera automaticamente, nei rapporti esterni essa non produce effetti se non a seguito della pubblicazione del relativo atto di accertamento presso il registro delle imprese.

    Art. 2486 c.c. · Art. 2484 c.c. · Art. 2495 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 42 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33730/2025

    23 dicembre 2025

    In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.

    Art. 2486 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2392 c.c. · Art. 2476 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 43 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Organi della società a responsabilità limitata sono l'assemblea dei soci, gli amministratori, e, eventualmente, il collegio sindacale. L'assemblea è l'organo massimo della società a responsabilità limitata, a simiglianza dell'assemblea degli azionisti, le cui norme sono in massima parte richiamate (art. 2486, secondo comma). Data però la struttura più intima della società e la sicura identificabilità dei soci mercè il libro dei soci, la convocazione dell'assemblea è facilitata, ritenendosi sufficiente l'invio ai soci di un avviso raccomandato (contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal suddetto libro (art. 2484). In caso di mancanza del numero legale per la costituzione della assemblea, potrà farsi luogo con la stessa semplicità di mezzi ad una nuova convocazione. Il modo di votazione è facilitato dalla riduzione del valore nominale delle quote al comune denominatore di lire mille, che è a base della formazione delle quote (art. 2474, secondo, terzo e quarto comma) e che resta in vigore, agli effetti della votazione, anche quando vi sia stata una riduzione di capitale per perdite (art. 2496, terzo comma), per guisa che ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni lire mille di valore nominale della sua quota (art. 2485). Norme diverse sono prescritte dall'art. 2486 per l'approvazione delle deliberazioni, secondo che la materia della deliberazione stessa sia di competenza dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria (articoli 2364 e 2365, richiamati dall'art. 2486, secondo comma). Nel primo caso occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; nel secondo caso è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale stesso (art. 2486, primo comma). Si è così eliminata la necessità di un quorum di soci presenti oltre quelli necessari per il voto favorevole. Queste maggioranze possono però essere derogate, aumentate o diminuite, dalle disposizioni dell'atto costitutivo. È vietato di deliberare l'emissione di obbligazioni, le quali rimangono una prerogativa delle sole società per azioni (art. 2486, ultimo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1015

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2486 · fonte del testo

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