Art. 2367 c.c. — Convocazione su richiesta di soci

[1]Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino ((almeno il ventesimo del capitale sociale nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre)) o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

[2]Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

[3]La convocazione su richiesta di soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Testo vigente dal 20 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le norme che regolano la convocazione dell'assemblea sono le medesime sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria. L'una e l'altra devono infatti essere convocate dagli amministratori presso la sede della società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 2363), mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattarsi, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza (art. 2366). Sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria si esclude poi che possa impugnarsene la validità per la mancata osservanza di tali formalità, quando alla riunione sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano tutti gli amministratori e tutti i componenti del collegio sindacale. Si risolve in tal modo (art. 2366, terzo comma) in senso affermativo la nota questione della validità delle così dette assemblee totalitarie variamente discussa in dottrina, ma riconosciuta ormai da più di un giudicato della suprema corte regolatrice, pur salvaguardando l'interesse dei soci in quanto la medesima norma consente a ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Sempre in tema di convocazione dell'assemblea dei soci, la disposizione dell'art. 159 del codice di commercio è integrata nel senso che, se il consiglio di amministrazione o i sindaci non provvedono alla convocazione dell'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, la convocazione stessa debba essere ordinata, su domanda degli stessi soci, dal presidente del tribunale che designa in tal caso la persona che deve presiedere l'assemblea (art. 2367).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 967

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 20 marzo 2010. 19 parole aggiunte.

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il aggiunto: ventesimo del capitale sociale nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale aggiunto: nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2367 · fonte del testo

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