Codice civile

Art. 2373 c.c. — Conflitto d'interessi

[1]La deliberazione approvata con il voto determinante ((di coloro)) che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa' e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

[2]Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilita'. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza.

Testo vigente dal 20 marzo 2010

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2373 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9492/2026

    14 aprile 2026

    Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, comma 2, c.c., ai fini dell'accoglimento della domanda, l'attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società.

    Art. 2373 c.c. · Art. 2479-ter c.c. · Art. 2377 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nuova e di notevole portata è la disposizione dell'art. 2373, con la quale, accogliendosi un principio in cui concorda la più recente ed autorevole dottrina, si è fatto divieto al socio di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui egli abbia in proprio o per conto di terzi un interesse in conflitto con quello della società. Si tratta di una norma indubbiamente severa, perchè l'inosservanza di essa rende impugnabile la deliberazione, qualora questa sia idonea a recar danno alla società e risulti che, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Ma la norma era necessaria per colpire quei flagranti attentati all'integrità del patrimonio sociale che possono compiersi in nome di interessi manifestamente in conflitto con quelli della società. Lo stesso articolo dispone inoltre che gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Si tratta di un'applicazione del principio sopra enunciato che non richiede particolari chiarimenti, perchè la ipotesi considerata costituisce l'esempio più evidente di una inconciliabile antitesi di interessi fra l'azionista-amministratore e la società che a questo intenda richiedere la riparazione del danno che egli le ha arrecato. Non è invece riprodotta la norma del codice di commercio per cui all'amministratore non è consentito partecipare col proprio voto all'approvazione del bilancio. Si è considerato infatti che l'affermazione generica di un conflitto di interessi fra l'amministratore e la società nell'approvazione del bilancio è sfornita di ogni base, perchè nella grandissima maggioranza dei casi è invece vero il contrario. Ora la norma legislativa non può basarsi su casi patologici e, peggio, in omaggio a questi obbligare gli amministratori a ricorrere ad espedienti a tutti noti per poter fare approvare il bilancio, quando essi possiedono la maggioranza del capitale sociale. In relazione ai divieti ora accennati si è, infine, disposto che nei casi suddetti, in cui le azioni non conferiscono diritto di voto, di esse debba tenersi conto per il computo della maggioranza richiesta per la validità dell'assemblea, ma non invece per il computo delle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 971

  • La molteplicità delle situazioni di cui si sarebbe dovuto tener conto ha sconsigliato invece un intervento legislativo in materia di sindacati azionari. Discussi nella dottrina e nella giurisprudenza sono non tanto i sindacati di difesa dei titoli, quanto i sindacati che importano il vincolo del diritto di voto. Ma di fronte a questi sindacati si è dovuto considerare che l'apprezzamento dipende molto dall'esame delle situazioni concrete e spetta quindi più al giudice che al legislatore. Del resto, poichè il nuovo codice vieta al socio di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con quello della società, il giudice può trovare già in questa norma una direttiva sull'apprezzamento della liceità dei sindacati che vincolano il diritto di voto. Perchè le intese a cui non si deve indulgere sono specialmente quelle dirette a turbare il processo di formazione della volontà sociale determinandola in modo non conforme all'interesse della società, e cioè in senso contrario a quella che sarebbe stata la presumibile risultante del libero esercizio del diritto di voto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 972

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 20 marzo 2010. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

La deliberazione approvata con il voto determinante di tolto: soci aggiunto: coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa' e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2373 · fonte del testo

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