Nuova e di notevole portata è la disposizione dell'art. 2373, con la quale, accogliendosi un principio in cui concorda la più recente ed autorevole dottrina, si è fatto divieto al socio di esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui egli abbia in proprio o per conto di terzi un interesse in conflitto con quello della società. Si tratta di una norma indubbiamente severa, perchè l'inosservanza di essa rende impugnabile la deliberazione, qualora questa sia idonea a recar danno alla società e risulti che, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Ma la norma era necessaria per colpire quei flagranti attentati all'integrità del patrimonio sociale che possono compiersi in nome di interessi manifestamente in conflitto con quelli della società. Lo stesso articolo dispone inoltre che gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Si tratta di un'applicazione del principio sopra enunciato che non richiede particolari chiarimenti, perchè la ipotesi considerata costituisce l'esempio più evidente di una inconciliabile antitesi di interessi fra l'azionista-amministratore e la società che a questo intenda richiedere la riparazione del danno che egli le ha arrecato. Non è invece riprodotta la norma del codice di commercio per cui all'amministratore non è consentito partecipare col proprio voto all'approvazione del bilancio. Si è considerato infatti che l'affermazione generica di un conflitto di interessi fra l'amministratore e la società nell'approvazione del bilancio è sfornita di ogni base, perchè nella grandissima maggioranza dei casi è invece vero il contrario. Ora la norma legislativa non può basarsi su casi patologici e, peggio, in omaggio a questi obbligare gli amministratori a ricorrere ad espedienti a tutti noti per poter fare approvare il bilancio, quando essi possiedono la maggioranza del capitale sociale. In relazione ai divieti ora accennati si è, infine, disposto che nei casi suddetti, in cui le azioni non conferiscono diritto di voto, di esse debba tenersi conto per il computo della maggioranza richiesta per la validità dell'assemblea, ma non invece per il computo delle maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 971