Art. 2364 c.c. — Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

[1]Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

  • 1)approva il bilancio;
  • 2)nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  • 3)determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
  • 4)delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;
  • 5)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
  • 6)((salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.))

[2]L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449

4

Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 ha disposto (con l'art. 55, commi 1 e 2) che "L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio e' fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine puo' essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero della industria e del commercio su domanda delle societa' interessate".

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice, adeguandosi alla pratica, pone la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria in ragione della diversa competenza determinata dagli articoli 2364 e 2365. Per quanto riguarda la competenza dell'assemblea straordinaria, l'elencazione, tecnicamente imperfetta, contenuta nell'art. 158 del codice di commercio viene sostituita con un sintetico richiamo alle deliberazioni aventi per oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Tale sintetico riferimento ha, fra l'altro, il vantaggio di eliminare dal novero degli oggetti riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria quella malcerta figura di modificazione del capitale sociale che è la reintegrazione di questo: ipotesi basata sull'erroneo presupposto che una deliberazione di maggioranza possa obbligare la minoranza a conferire alla società nuovi capitali, oltre a quelli al cui conferimento i soci sono tenuti a norma dell'atto costitutivo. Per quanto riguarda l'assemblea ordinaria l'art. 2364, con un'innovazione che sarà certamente accolta con soddisfazione dalle società, eleva da tre a quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine in cui deve avvenire la convocazione, consentendo all'atto costitutivo di stabilire un termine anche maggiore, ma non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano. Questa disposizione è sembrata opportuna, specialmente in vista della necessità in cui si trovano le società capogruppo di conoscere preventivamente i bilanci delle società da esse controllate per poter redigere il proprio bilancio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 966

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2010 al 29 aprile 2026. 6 parole aggiunte.

6) aggiunto: salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2364 · fonte del testo

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