Art. 2384 c.c. — Poteri di rappresentanza
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[1]Gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.
[2]Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1970 al 1 gennaio 2004
