Non si è creduto di aderire alla proposta di trasferire questo capo, relativo al matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico, dopo il capo che tratta del matrimonio civile, in conformità del criterio seguito dalla Commissione Reale. Il matrimonio concordatario non costituisce invero una forma diversa di celebrazione del matrimonio, bensì un istituto autonomo per sè stante. Dal punto di vista politico, poi, sarebbe inopportuno trattare per ultimo del matrimonio secondo la legge canonica, dato che questo è il matrimonio proprio della grandissima maggioranza degli Italiani. Nell'art. 83 non è sembrato necessario far riferimento anche al capo IV riguardante i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, per evitare il dubbio che tali disposizioni non si applichino al matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. È ovvia del resto l'applicabilità delle norme del capo IV, giacchè i detti matrimoni, sono integralmente regolati dalla legge civile, salvo, per quanto riguarda le modalità di celebrazione, le deroghe stabilite dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159. È stato suggerito di sostituire al testo dell'art. 89 del progetto definitivo, che stabilisce che, per gli effetti civili, l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile, una disposizione secondo la quale, in caso di omessa trascrizione del matrimonio religioso, dovrebbero osservarsi le norme della legge speciale. Tale proposta ha indotto a considerare che la citata disposizione dell'art. 89 del progetto è perfettamente inutile, poichè già nel precedente art. 87 (art. 82 del codice) sono state richiamate le leggi relative al matrimonio canonico, le quali regolano anche la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile e le conseguenze della mancata trascrizione. È stata quindi soppressa la norma del progetto siccome superflua. DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 87