Codice civile

Art. 2383 c.c. — Nomina e revoca degli amministratori

[1]((PERIODO SOPPRESSO 27 MARZO 2026, N. 47)). ((la nomina degli amministratori e' preceduta)) dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

[2]Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data ((della riunione dell'organo competente convocato)) per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

[3]Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili ((...)) in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, ((dall'organo competente a nominarli,)) salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

[4]Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

[5]Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La materia riguardante la nomina e la sostituzione degli amministratori è stata disciplinata con maggiore esattezza e semplicità di quanto non lo fosse nel codice di commercio. Precisato che le cause di ineleggibilità funzionano anche come cause di decadenza (art. 2382), si è abbandonato il sistema della periodica decadenza parziale per sorteggio dei componenti il consiglio, stabilendo invece che questi non possono essere eletti per un periodo superiore al triennio e affermando contemporaneamente la revocabilità degli amministratori, salvo il diritto di essi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 978

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2021 al 29 aprile 2026. 33 parole tolte, 18 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Laaggiunto: PERIODO SOPPRESSO 27 MARZO 2026, N. 47. la nomina degli amministratori tolto: spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina e' in ogni caso aggiunto: e' preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo …

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data tolto: dell'assemblea convocata aggiunto: della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili tolto: dall'assembleaaggiunto: ... in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivoaggiunto: , dall'organo competente a nominarli, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2383 · fonte del testo

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