Art. 2328 c.c. — Atto costitutivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La societa' puo' essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

[2]L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o ((lo Stato)) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
  • 2)la denominazione e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 3)l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
  • 4)l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
  • 5)il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalita' di emissione e circolazione;
  • 6)il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
  • 7)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
  • 8)i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
  • 9)il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
  • 10)il numero dei componenti il collegio sindacale;
  • 11)la nomina dei primi amministratori e sindaci ((ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza)) e, quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;
  • 12)l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa';
  • 13)la durata della societa' ovvero, se la societa' e' costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potra' recedere.

[3]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287

3

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2328 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11255/2026

    27 aprile 2026

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.

    Art. 2328 c.c. · Art. 2384 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 75 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 414 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15914/2025

    14 giugno 2025

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificarne l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa.

    Art. 2328 c.c. · Art. 2384 c.c. · Art. 75 c.p.c. · Art. 77 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 165 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004. 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o aggiunto: lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci aggiunto: ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2328 · fonte del testo

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