Per quanto riguarda i requisiti per la costituzione della società, doveva tenersi conto che in regime di economia corporativa e in armonia con i principi posti dall'art. 2084 quel regime di controllo amministrativo, che già esisteva prima del codice di commercio, ha riacquistato carattere normale. Data però la molteplicità delle esigenze a cui tale controllo deve provvedere, si è ritenuto limitarsi in proposito ad un rinvio alla legislazione speciale. In questo senso l'art. 2329 fa un espresso richiamo all'autorizzazione governativa ed alle altre condizioni richieste dalle leggi speciali sia in relazione al capitale investito nella società (legge 13 giugno 1940, n. 945), sia in relazione al particolare oggetto della società (es. legge 7 marzo 1938, n. 141, per le aziende di credito; R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per le imprese assicurative, ecc.). La procedura per la legale costituzione della società è stata armonizzata con l'istituto del registro delle imprese (art. 2330). Al notaio che ha redatto l'atto costitutivo è a tal fine fatto obbligo entro trenta giorni di depositare l'atto costitutivo della società presso l'ufficio del registro competente. Al tribunale spetta di verificare l'osservanza delle condizioni stabilite dalla legge e di ordinare, sentito il pubblico ministero, l'iscrizione dell'atto stesso. Contro il decreto del tribunale è ammesso il ricorso davanti la corte di appello anche da parte del pubblico ministero, per modo che sia l'interesse privato sia quello pubblico trovino pari tutela sul medesimo piano. Come si è già osservato, l'iscrizione nel registro delle imprese per la società per azioni - come per l'accomandita per azioni e per la società a garanzia limitata - ha effetto costitutivo, in quanto importa l'acquisizione della personalità giuridica (art. 2331). La norma legislativa corrisponde all'intuizione immediata che la personalità giuridica, mentre sarebbe un attributo sproporzionato per le società le cui attività e la cui fortuna sono indissolubilmente legate alle persone dei soci, è un attributo necessario per le società nelle quali l'organizzazione più complessa opera il distacco pieno del patrimonio dalle persone mutevoli o, comunque, irrilevanti dei soci. Effettivamente in tali società dal concorde volere dei soci trae vita un ente che è destinato a presentarsi nel mondo esterno non già in funzione degli individui che lo hanno costituito, ma in virtù di una personalità sua propria e come titolare di un proprio patrimonio, il quale segna il limite della responsabilità che esso assume per le obbligazioni contratte in suo nome.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 946