Art. 2328 c.c. — Atto costitutivo

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[1]La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

  • 1)il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci, e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
  • 2)la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
  • 3)l'oggetto sociale;
  • 4)l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
  • 5)il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
  • 6)il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
  • 7)le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
  • 8)la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
  • 9)il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';
  • 10)il numero dei componenti il collegio sindacale;
  • 11)la durata della societa'.

[2]Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2328 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11255/2026

    27 aprile 2026

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.

    Art. 2328 c.c. · Art. 2384 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 75 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 414 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15914/2025

    14 giugno 2025

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificarne l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa.

    Art. 2328 c.c. · Art. 2384 c.c. · Art. 75 c.p.c. · Art. 77 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 165 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2328 · fonte del testo

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