Art. 2094 c.c. — Prestatore di lavoro subordinato

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E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 gennaio 1974

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 2094 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13506/2026

    9 maggio 2026

    In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, la prova contraria della riferibilità dell'attività professionale svolta da geometri iscritti all'albo, che siano dipendenti di aziende, enti pubblici o società, a un rapporto di lavoro subordinato richiede la dimostrazione precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, dei suoi elementi costitutivi e, in particolare, dei requisiti della subordinazione, quali la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere apprezzata, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito e al modo della sua attuazione.

    Art. 2094 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 13 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30781/2025

    23 novembre 2025

    Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della natura (nella specie, intellettuale) delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che hanno valore di indizi probatori della subordinazione - quali la durata del rapporto, il carattere indispensabile delle mansioni, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'utilizzazione di mezzi e attrezzature di proprietà del datore di lavoro, la presenza continuativa nella sede ove si svolge l'attività imprenditoriale in orari imposti dalle relative esigenze e l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di qualsivoglia profilo di rischio di impresa -, da valutarsi in modo globale e non atomistico, per desumere se la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto dell'organizzazione produttiva altrui e se del relativo risultato è destinato ad appropriarsi solo il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione (cd. condizione di "doppia alienità"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in ragione della valutazione atomistica dei suddetti criteri, aveva escluso il carattere subordinato dell'attività di regista, svolta dal ricorrente per circa dieci anni in relazione a specifiche produzioni radiofoniche).

    Art. 2094 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 109 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27738/2025

    17 ottobre 2025

    Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.

    Art. 2094 c.c. · Art. 2099 c.c. · Art. 2120 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 127 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 26173/2025

    25 settembre 2025

    Ai fini dell'individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro, l'art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008 prevede che esso sia regolato dalla legge dello Stato membro con il quale presenta il collegamento più stretto, il che, secondo la giurisprudenza della CGUE, impone al giudice nazionale di valutare, ai fini della protezione del lavoratore quale parte più debole, l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro, evidenziando quelle che risultano maggiormente significative, quali ad esempio il luogo di lavoro effettivo, il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività, nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale e ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione contro la malattia e l'invalidità, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. (Fattispecie in tema di licenziamento individuale, in cui la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che - anziché determinare l'unica legge applicabile al contratto secondo il suddetto principio di diritto - aveva applicato la legge italiana - segnatamente, l'art. 7 st.lav. - quanto al procedimento di contestazione, e quella rumena quanto alla sanzione disciplinare irrogata).

    Art. 2094 c.c. · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Rassegna di settembre 2025, p. 109 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina del lavoro subordinato nell'impresa e fondata sul principio e sul dovere di collaborazione proclamato dalla Carta del lavoro; nello spirito dell'ordinamento corporativo la differenziazione delle categorie e degli interessi professionali non esclude, ma anzi concorre a cementare la loro solidarietà a servizio dell'interesse superiore della Nazione. Dell'ampia elaborazione subita dalla disciplina del lavoro, in quindici anni di esperienza corporativa, mediante il graduale sviluppo della legislazione speciale, la crescente diffusione dei contratti collettivi e il contributo di una ricca e perspicua giurisprudenza, si è tenuto, come si doveva, il massimo conto. Così sceverando dalla massa delle leggi e delle norme corporative, che, specie negli ultimi tempi, si sono venute accumulando, i principi generali, si è plasmata nel presente libro una disciplina, che per le sue linee schematiche ed essenziali può dirsi consona alle durature esigenze di un'opera di codificazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 843

  • La definizione di prestatore di lavoro subordinato, data nell'art. 2094, pur nelle necessarie ampiezza e comprensione che doveva ricevere, precisa l'essenziale carattere di questa forma di collaborazione che diventa un dovere sociale: quello per cui il prestatore di lavoro si pone alla dipendenza e sotto la direzione dell'imprenditore, carattere che la giurisprudenza esprime col parlare di « inserzione» o «incorporazione» nell'impresa o, con minore proprietà di linguaggio giuridico, nell'azienda. Nello stesso art. 2094, e più ancora nel successivo art. 2095, è fatta menzione delle forme principali di prestazione del lavoro, distinguendosi il lavoro intellettuale e manuale, nonchè le figure dei dirigenti, degli impiegati e degli operai. Riconoscere queste distinzioni era necessario, non solo perchè si tratta di forme fondamentali, che con ogni verosimiglianza non potranno mai essere superate; ma anche e sopratutto perchè sulle dette distinzioni si basano varietà di trattamento e di criteri normativi, continuamente ricorrenti nelle leggi speciali e nelle norme corporative. Non si è ritenuto invece opportuno dare nel codice una definizione generale delle dette figure, perchè qualunque definizione, che non tenga conto dei particolari atteggiamenti assunti da dette figure nei diversi rami della produzione, sarebbe imperfetta. Epperò è parso miglior consiglio, una volta affermata e riconosciuta la distinzione, rimettere la determinazione delle varie figure alle massime di esperienza, che possono essere rispecchiate, con la maggiore approssimazione possibile, dalle leggi speciali e più ancora dalle norme corporative, alle quali rinvia il capoverso dell'art. 2095. Quanto poi alle particolari figure dei collaboratori dell'imprenditore, muniti di potere di rappresentanza (dirigenti di imprese agricole, institori, procuratori, commessi); la disciplina è rimessa ai successivi capi II (art. 2138) e III (art. 2203 e 2213), trovando essa sede più adatta nelle norme speciali relative ai due diversi tipi di impresa, agricola e commerciale. Del rapporto di lavoro nell'impresa. OSSERVAZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 844

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2094 · fonte del testo

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