La definizione di prestatore di lavoro subordinato, data nell'art. 2094, pur nelle necessarie ampiezza e comprensione che doveva ricevere, precisa l'essenziale carattere di questa forma di collaborazione che diventa un dovere sociale: quello per cui il prestatore di lavoro si pone alla dipendenza e sotto la direzione dell'imprenditore, carattere che la giurisprudenza esprime col parlare di « inserzione» o «incorporazione» nell'impresa o, con minore proprietà di linguaggio giuridico, nell'azienda. Nello stesso art. 2094, e più ancora nel successivo art. 2095, è fatta menzione delle forme principali di prestazione del lavoro, distinguendosi il lavoro intellettuale e manuale, nonchè le figure dei dirigenti, degli impiegati e degli operai. Riconoscere queste distinzioni era necessario, non solo perchè si tratta di forme fondamentali, che con ogni verosimiglianza non potranno mai essere superate; ma anche e sopratutto perchè sulle dette distinzioni si basano varietà di trattamento e di criteri normativi, continuamente ricorrenti nelle leggi speciali e nelle norme corporative. Non si è ritenuto invece opportuno dare nel codice una definizione generale delle dette figure, perchè qualunque definizione, che non tenga conto dei particolari atteggiamenti assunti da dette figure nei diversi rami della produzione, sarebbe imperfetta. Epperò è parso miglior consiglio, una volta affermata e riconosciuta la distinzione, rimettere la determinazione delle varie figure alle massime di esperienza, che possono essere rispecchiate, con la maggiore approssimazione possibile, dalle leggi speciali e più ancora dalle norme corporative, alle quali rinvia il capoverso dell'art. 2095. Quanto poi alle particolari figure dei collaboratori dell'imprenditore, muniti di potere di rappresentanza (dirigenti di imprese agricole, institori, procuratori, commessi); la disciplina è rimessa ai successivi capi II (art. 2138) e III (art. 2203 e 2213), trovando essa sede più adatta nelle norme speciali relative ai due diversi tipi di impresa, agricola e commerciale. Del rapporto di lavoro nell'impresa. OSSERVAZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 844