L'assicurazione può essere conclusa in nome altrui (rappresentanza) ovvero in nome proprio o per conto altrui o per conto di chi spetta. Nel primo caso solo se il contraente non ha i poteri necessari rimane, come si è già detto (n. 638), tenuto personalmente agli obblighi derivanti dal contratto e quindi al pagamento dei premi; ciò fino a quando l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa (articolo 1890, secondo comma). Nel secondo caso il contraente è sempre tenuto in proprio al contratto salvo per quegli obblighi che possono essere adempiuti solo dall'assicurato. L'assicurazione sulla vita può concludersi a favore di un terzo (art. 1920, primo comma), designato per iscritto, o nel contratto di assicurazione o con successiva comunicazione all'assicuratore o per testamento anche mediante la semplice attribuzione a una persona determinata della somma coperta dall'assicurazione (art. 1920, secondo comma). Con le medesime forme la designazione può revocarsi; ma solo ad opera dello stipulante, non ad opera dei suoi eredi e semprechè, verificatosi l'evento, il beneficiario non abbia dichiarato di volere profittare del beneficio (art. 1921, primo comma). E poichè il beneficio, nelle assicurazioni per causa di morte, implica prestazione da farsi al terzo dopo il decesso dello stipulante, resta inteso che è applicabile anche l'art. 1412, primo comma. Il beneficiario decade dal beneficio se attenta alla vita dell'assicurato (art. 1922, primo comma): nel caso di irrevocabilità la designazione a titolo gratuito può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 1922, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 750