Codice civile

Art. 1890 c.c. — Assicurazione in nome altrui

[1]Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato puo' ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

[2]Il contraente e' tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

[3]Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'assicurazione può essere conclusa in nome altrui (rappresentanza) ovvero in nome proprio o per conto altrui o per conto di chi spetta. Nel primo caso solo se il contraente non ha i poteri necessari rimane, come si è già detto (n. 638), tenuto personalmente agli obblighi derivanti dal contratto e quindi al pagamento dei premi; ciò fino a quando l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa (articolo 1890, secondo comma). Nel secondo caso il contraente è sempre tenuto in proprio al contratto salvo per quegli obblighi che possono essere adempiuti solo dall'assicurato. L'assicurazione sulla vita può concludersi a favore di un terzo (art. 1920, primo comma), designato per iscritto, o nel contratto di assicurazione o con successiva comunicazione all'assicuratore o per testamento anche mediante la semplice attribuzione a una persona determinata della somma coperta dall'assicurazione (art. 1920, secondo comma). Con le medesime forme la designazione può revocarsi; ma solo ad opera dello stipulante, non ad opera dei suoi eredi e semprechè, verificatosi l'evento, il beneficiario non abbia dichiarato di volere profittare del beneficio (art. 1921, primo comma). E poichè il beneficio, nelle assicurazioni per causa di morte, implica prestazione da farsi al terzo dopo il decesso dello stipulante, resta inteso che è applicabile anche l'art. 1412, primo comma. Il beneficiario decade dal beneficio se attenta alla vita dell'assicurato (art. 1922, primo comma): nel caso di irrevocabilità la designazione a titolo gratuito può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 1922, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 750

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1890 · fonte del testo

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