La cessione obbliga il cedente a consegnare al cessionario i titoli probatori del credito o, se è stata ceduta una parte di esso, copia autentica dei titoli medesimi (art. 1262); questa consegna, già considerata dal codice civile del 1865 come trasferimento del possesso del credito (art. 1538, secondo comma), è in realtà un atto di esecuzione della cessione, che pone il cessionario in condizione di far valere i diritti cedutigli. Il suggestivo avvicinamento che il suddetto art. 1538, secondo comma, consentiva di fare con l'art. 1242 dello stesso codice abrogato, non viene respinto dal nuovo codice civile; e infatti si è voluto soltanto eliminare dall'art. 1262, come si è fatto nell'art. 1189 (n. 563), una formula suscettibile di rappresentare l'indice di una inammissibile estensione ai diritti di credito del concetto di possesso, proprio dei diritti reali. Il cessionario non ha diritto, senza il consenso del costituente, di ottenere il possesso del pegno custodito dal cedente (art. 1263, secondo comma). Il potere di disporre del credito non comprende anche quello di disporre dell'interesse alla diligente custodia della cosa consegnata in garanzia, potere che è esclusivamente di colui che ha dato il pegno. Si può soggiungere, come fu sopra osservato (n. 567) a proposito degli effetti sul pegno della surrogazione per pagamento (art. 1294, secondo comma), che il divieto fatto al cedente di trasferire al cessionario la custodia della cosa data in pegno è giustificato praticamente dalla possibilità che il cessionario non desti nel datore della cosa la medesima fiducia riposta nel cedente.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 581